Cassazione Penale, Ordinanza n. 31718/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'appello di Torino. La Corte di cassazione ha rilevato che sia la sentenza impugnata sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. In base agli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., dopo tale riforma l'imputato, e quindi anche il condannato, non può proporre personalmente ricorso per cassazione: l'atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui non è sufficiente né l'autenticazione della sottoscrizione del ricorrente da parte di un legale né la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato e della delega al deposito, poiché tali attività non attribuiscono al difensore la titolarità dell'atto di impugnazione. Non risultando il ricorso validamente sottoscritto da un difensore abilitato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso personale proposto dall'imputato o condannato, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., per difetto della necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
l'impugnazione deve essere proposta personalmente dall'imputato, salvo quanto previsto dall'articolo 613
La disposizione è richiamata nel quadro della disciplina successiva alla legge n. 103 del 2017, che esclude la possibilità per l'imputato o il condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione
La sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale costituisce requisito necessario del ricorso per cassazione; la sua mancanza determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
inammissibilità del ricorso
La norma è stata applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso privo della sottoscrizione richiesta dalla legge.
entrata in vigore il 3 agosto 2017
La riforma ha escluso la facoltà dell'imputato o del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione, imponendo la sottoscrizione di un difensore abilitato.
Massime di principio
- Per i provvedimenti e i ricorsi successivi all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, l'imputato o il condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione; l'atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'autenticazione da parte di un legale della sottoscrizione apposta personalmente dall'imputato non sana il difetto di sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore abilitato.
- La sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato difensivo o della delega al deposito non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto di ricorso e non sostituisce la necessaria sottoscrizione prevista dall'art. 613 c.p.p.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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