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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9247/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 08/07/2021 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto in qualità di terzo interessato avverso il rigetto dell'istanza di dissequestro. Si deduceva errata applicazione della legge processuale e vizio di motivazione: i difensori del ricorrente sarebbero stati muniti di procura speciale (allegata all'istanza di restituzione inviata via PEC il 10/05/2021) e l'impugnazione sarebbe stata validamente depositata presso il Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., con richiamo al principio di conservazione degli atti

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ordini di ragioni. Prima, non risultava in atti la procura speciale conferita dal terzo interessato al difensore per proporre il ricorso per cassazione, requisito obbligatorio per chi impugna provvedimenti sul sequestro relativo a beni di un terzo (richiamo a consolidata giurisprudenza). Seconda, anche sul punto della tempestività la Corte ha ritenuto il deposito inefficace: l'atto di appello depositato a Firenze è pervenuto alla cancelleria competente di Siena solo il 29/06/2021, oltre il termine di dieci giorni decorrente dalla notificazione del provvedimento (individuato nel 10/06/2021), per cui l'impugnazione è tardiva. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.), come indicato nel dispositivo

Norme richiamate

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Richiede che il difensore sia munito di procura speciale per proporre ricorso avverso provvedimenti che riguardano il riesame del sequestro su beni di un terzo; la mancata procura speciale determina l'inammissibilità

  • art. 310, comma 2 cod. proc. pen.

    Fissa il termine per la proposizione dell'appello in materia cautelare; la Corte ne applica il principio secondo cui il termine si considera rispettato solo se l'atto perviene alla cancelleria competente entro il termine

  • art. 309, comma 1 cod. proc. pen.

    Collegato al computo dei termini di impugnazione: la data rilevante è quella di arrivo dell'atto all'ufficio competente, perciò il deposito presso cancelleria diversa non è idoneo a preservare la tempestività

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per giustificare il deposito presso diversa cancelleria; la Corte però afferma che il deposito in ufficio non competente rimane privo di effetti se l'atto non perviene alla cancelleria competente entro il termine previsto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, salvo comprovata assenza di colpa; la Corte ha applicato tale disciplina per irrogare la sanzione

Massime di principio

  • Per il proprietario terzo dei beni assoggettati a sequestro è obbligatorio conferire e allegare la procura speciale al difensore specifica per proporre impugnazioni avverso provvedimenti sul riesame del sequestro; l'assenza della procura speciale rende inammissibile il ricorso indipendentemente dal merito
  • La tempestività dell'impugnazione si valuta in base alla data in cui l'atto perviene alla cancelleria competente: depositare l'atto presso una cancelleria diversa non preserva la decorrenza del termine se la trasmissione al giudice competente non arriva entro il termine stabilito
  • Quando si deposita un atto tramite PEC o presso ufficio diverso, conservare prove certe della data di ricezione da parte della cancelleria competente (ricevute, ricevute di trasmissione interne) o provvedere al deposito diretto presso l'ufficio competente per evitare il rischio di inammissibilità per tardività
  • La violazione delle formalità procedurali formali (procura speciale, corretta cancelleria) può causare l'inammissibilità del ricorso e l'obbligo di pagare spese e sanzioni; quindi prima dell'impugnazione verificare tutti i requisiti formali
  • In caso di inammissibilità, la sanzione pecuniaria può essere comminata salvo che il ricorrente dimostri l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

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