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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3077/2021 del 09/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento relativa a tributi degli anni 1990-1992. In Cassazione si deduce, principalmente, la nullità della sentenza di secondo grado per carenza del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione (concessionario), nonché varie violazioni e omissioni endoprocedimentali (omessa pronuncia, vizi di motivazione e violazioni di norme tributarie richiamate). Il motivo principale accolto è la mancata integrazione del contraddittorio in appello con il concessionario della riscossione, nonostante nella controversia fossero state sollevate questioni attinenti alla decadenza del potere di riscossione e non solo all'esistenza dell'obbligazione tributaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della CTR e ha disposto il rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio nei confronti del concessionario alla riscossione e riesamini la controversia nel merito. Gli altri motivi sono stati assorbiti. È stato inoltre disposto che il giudice di rinvio provveda anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    Si applica in sede di gravame l'obbligo di integrazione del contraddittorio non solo per litisconsorzio sostanziale ma anche per il cosiddetto litisconsorzio necessario processuale: se tutte le parti erano presenti in primo grado e le questioni sono inscindibili o dipendenti, il secondo grado richiede la partecipazione di tutte.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Fondamento di cassazione relativo alla violazione del contraddittorio: consente la censura della nullità della sentenza per carenza del contraddittorio nel giudizio di secondo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Richiamato nei motivi secondari per violazione di norme di diritto sostanziale o di istruzione probatoria; tuttavia i motivi basati su tale disposizione sono stati assorbiti dopo l'accoglimento del primo motivo.

  • art. 36-bis DPR n. 600/1973

    Norma fiscale richiamata nelle doglianze del ricorrente relative alla disciplina della riscossione e della sospensione/decadenza; la Corte non ha deciso nel merito ma ha rimandato il riesame alla CTR integrata.

  • artt. 17 e 25 DPR n. 602/1973

    Richiamati nelle censure del ricorrente in relazione a termini e poteri di riscossione; la Corte ha valutato che le questioni connesse alla decadenza/ prescrizione della pretesa richiedevano la partecipazione del concessionario in appello.

  • art. 138 legge n. 388/2000 e O.M. 21.12.1990 n. 2057

    Richiami normativi relativi a misure di sospensione/agevolazione e al regime temporale; evocati nei motivi del ricorrente per dimostrare questioni connesse alla decorrenza dei termini e alla sospensione della riscossione.

Massime di principio

  • Se in primo grado è stata chiamata in causa anche l'agente della riscossione, e in appello le questioni sono inscindibilmente collegate alla riscossione (es. decadenza del potere di riscossione, prescrizione/decadenza, omesso invio di avvisi rilevanti per il concessionario), l'appello deve essere notificato anche al concessionario; in mancanza il secondo grado è affetto da nullità per carenza del contraddittorio.
  • L'obbligo di integrare il contraddittorio in sede di gravame trova fondamento nell'art. 331 c.p.c. e si applica anche quando il litisconsorzio non è sostanziale ma processuale, ossia quando tutte le parti erano presenti in primo grado e le questioni sono tra loro dipendenti o inscindibili.
  • Se il motivo relativo alla carenza di contraddittorio è accolto, la Corte di legittimità normalmente annulla la sentenza impugnata e rinvia il giudizio al giudice d'appello per integrare il contraddittorio e riesaminare la controversia; ciò comporta la rinnovazione del giudizio con possibilità di nuovo esame anche delle spese.
  • Nel caso in cui la controversia riguardi solo l'esistenza dell'obbligazione tributaria (e non questioni inerenti alla riscossione), non sempre è necessario che il concessionario sia parte in sede d'impugnazione; va valutata la inscindibilità delle questioni per determinare l'obbligo di integrazione.
  • Il giudice può ritenere equivalenti o riconfigurare le eccezioni (es. prescrizione vs decadenza) purché i fatti dedotti dalla parte siano gli stessi: non si configura ultrapetizione se la qualificazione giuridica cambia ma i fatti su cui si basa l'eccezione restano invariati.

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