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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3072/2021 del 09/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società impugnava due avvisi di pagamento conseguenti a verifiche sulla dichiarazione per il riconoscimento del credito d'imposta relativo alle accise sul gasolio per autotrazione presentate per periodi 2005-2007 e 2008-2009. Le questioni centrali erano: (1) se la normativa richiedesse l'indicazione del numero di targa anche nella dichiarazione (oltre che nelle fatture) e se la sua omissione precludesse il beneficio; (2) se la decadenza dal beneficio per dichiarazione non veritiera dovesse colpire l'intero credito o soltanto la parte effettivamente e falsamente dichiarata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo che l'art. 3 del D.P.R. n. 277/2000 richiede l'indicazione della targa nei documenti collegati alla dichiarazione (fatture e prospetto allegato) e che la mancanza della documentazione prescritta impedisce il riconoscimento dell'agevolazione. Ha invece accolto il secondo motivo: la perdita dei benefici e l'irrogazione delle sanzioni conseguenti a dichiarazioni non veritiere si applicano limitatamente agli importi effettivamente interessati dalla falsità, salvo che la mendacità riguardi un elemento costitutivo dell'istanza che giustifichi l'annullamento totale. Avendo ciò, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, ha parzialmente accolto il ricorso della contribuente limitando il recupero delle accise ai quantitativi effettivamente accertati come non spettanti. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 (art. 3)

    "entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, apposita dichiarazione"; "le fatture in originale contenenti anche gli estremi della targa dell'autoveicolo rifornito"; "alla dichiarazione è allegata copia dei certificati di immatricolazione... nonché un prospetto... riportante... il numero di targa"

    La Corte interpreta l'art. 3 nel senso che la normativa richiede la produzione sia delle fatture contenenti la targa sia del prospetto annesso alla dichiarazione con l'indicazione delle targhe: l'assenza degli elementi/documenti prescritti impedisce il riconoscimento dell'agevolazione.

  • D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 (art. 4)

    "entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione... determina l'importo complessivo del credito spettante"; "decorsi i sessanta giorni... l'istanza si considera accolta"

    Stabilisce la procedura di istruttoria e il meccanismo del silenzio-assenso; tuttavia l'Amministrazione mantiene il potere di controllo e può annullare successivamente l'assenso illegittimo e recuperare le somme indebitamente fruite, con possibilità di richiedere la sanatoria dell'istante.

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 75)

    "qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"

    La Corte precisa che la decadenza dai benefici è da rapportare agli importi per i quali la dichiarazione è non veritiera; la perdita non deve automaticamente travolgere l'intera istanza se la falsità riguarda voci specifiche e non un elemento costitutivo.

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 47)

    Riferimento alla nozione di fatti a "diretta conoscenza dell'interessato": la dichiarazione sulle quantità e destinazioni del gasolio è assimilabile a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di certificazione e quindi resa sotto la responsabilità del dichiarante.

  • Direttiva 2003/96/CE (giurisprudenza Corte di Giustizia, C-418/14 ROZ-WIT)

    "i prodotti energetici sono tassati in relazione al loro effettivo utilizzo"

    Principio comunitario di riferimento: le agevolazioni sulle accise richiedono un effettivo utilizzo conforme alla normativa e giustificazioni documentali atte a dimostrare l'uso reale.

  • D.Lgs. n. 504/1995

    Normativa primaria sulle accise di riferimento per il regime sanzionatorio e per i presupposti del riconoscimento del credito d'imposta sul gasolio per autotrazione.

Massime di principio

  • La dichiarazione per ottenere agevolazioni sulle accise richiede la produzione della documentazione prescritta (fatture, prospetto, certificati di immatricolazione) e tali elementi sono rilevanti sostanzialmente, non solo formalmente.
  • Il silenzio-assenso formato per decorso dei termini non impedisce controlli successivi dell'Amministrazione, che può annullare l'assenso e recuperare le somme indebitamente usate, compatibilmente con il diritto del contribuente a regolarizzare le carenze ove possibile.
  • La perdita dei benefici per dichiarazioni non veritiere si estende, di regola, solo agli importi effettivamente interessati dalla falsità; l'annullamento totale opera solo se la mendacità riguarda un elemento costitutivo dell'istanza.
  • In casi simili è necessario verificare distintamente le voci della richiesta di agevolazione: elementi autonomi e documentabili vanno valutati separatamente e, se corretti, non dovrebbero essere colpiti da decadenza per inesattezze che riguardano altre parti della dichiarazione.
  • L'Amministrazione deve offrire la possibilità di integrazione o sanatoria quando ciò è possibile; l'assenza di tale opportunità può influire sulla legittimità del recupero integrale del beneficio.
  • Nelle controversie nuove o complesse sulle agevolazioni d'accise le spese possono essere compensate.

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