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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3128/2021 del 09/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (congiunti)

La controversia

Il motociclista procedeva sulla stessa corsia di marcia di un’autovettura che, in prossimità di un’abitazione, iniziava una svolta a sinistra. Il motociclista viaggiava a circa 77 km/h, oltre il limite di 50 km/h; durante il tentativo di sorpasso a sinistra occupava parte della corsia opposta, frenava, cadeva e urtava l’autovettura. Riportava lesioni gravissime, tra cui tetraparesi spastica con difficoltà cognitive, disfagia con necessità di sonda PEG, infezioni e polmoniti ricorrenti, fratture ed esiti di lesioni da decubito. I familiari avevano chiesto il risarcimento dei danni, imputando alla conducente dell’auto una responsabilità almeno concorrente. Il Tribunale di Como aveva rigettato la domanda, ravvisando la responsabilità esclusiva del motociclista; la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1335/2018 depositata il 19 marzo 2018, aveva confermato il rigetto e condannato gli appellanti alle spese. I familiari hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo hanno denunciato la violazione dell’art. 2054, comma 2, c.c. e degli artt. 154 e 148 C.d.S., contestando sia la qualificazione dell’incidente come tamponamento, sia l’esclusione della corresponsabilità dell’automobilista senza accertare che avesse fornito la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare lo scontro. Con il secondo hanno denunciato l’omesso esame del controllo del sopraggiungere di veicoli da tergo prima della svolta e, in subordine, la violazione dell’art. 2729 c.c., censurando l’inferenza secondo cui la conducente, avendo dato precedenza ai veicoli provenienti in senso opposto, avrebbe anche controllato quelli sopraggiungenti alle sue spalle.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi e cassato la sentenza, rinviando alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Quanto alla responsabilità esclusiva del motociclista, ha ritenuto insufficiente l’accertamento di merito perché non risultavano verificati l’eventuale segnalazione della svolta con sufficiente anticipo, il controllo dei veicoli sopraggiungenti da tergo prima di iniziare la manovra e la possibilità di effettuare manovre per evitare l’urto. L’accertamento della colpa del motociclista, anche se grave o prevalente, non esonerava di per sé l’automobilista dall’onere della prova liberatoria previsto dall’art. 2054, comma 2, c.c. La presunzione semplice utilizzata per ritenere che la conducente avesse controllato anche i veicoli da tergo, dedotta dal solo fatto che aveva dato precedenza a quelli provenienti in senso opposto, non rispettava i requisiti di gravità, precisione e concordanza dell’art. 2729 c.c. È stata inoltre esclusa la qualificazione dell’incidente come tamponamento: tale figura presuppone che i veicoli procedano nella medesima direzione o nello stesso senso, mentre qui l’auto stava svoltando e i mezzi non erano incolonnati. Il giudice di rinvio dovrà valutare concretamente entrambe le condotte; se non sarà possibile determinare la misura delle rispettive responsabilità, tornerà ad operare la presunzione di pari colpa dell’art. 2054, comma 2, c.c.

Norme richiamate

  • art. 2054, comma 2, c.c.

    In tema di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto della colpa di uno dei due conducenti non comporta di per sè il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, all’uopo occorrendo che quest’ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non poter fare alcunchè per evitare il sinistro

    L’accertamento della colpa di un conducente non elimina automaticamente la presunzione di colpa concorrente dell’altro: quest’ultimo deve provare di avere rispettato le regole di circolazione e prudenza e di non aver potuto evitare il sinistro. Se non è possibile accertare concretamente i rispettivi gradi di responsabilità, opera in via sussidiaria la presunzione di pari colpa.

  • art. 154, comma 1, lett. a) e b), C.d.S.

    Difatti, l’art. 154 C.d.S., comma 1, lett. a) e b), prescrive ai conducenti, nel caso di svolta a destra o a sinistra, di “a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”.

    Chi svolta deve accertarsi, considerando posizione, distanza e direzione degli altri utenti, di poter eseguire la manovra senza pericolo o intralcio e deve segnalarla con sufficiente anticipo. Nel caso esaminato, la prova dell’adeguato anticipo e delle cautele adottate rilevava ai fini della prova liberatoria dell’automobilista.

  • art. 2729 c.c.

    Nel caso concreto, di contro, la presunzione tratta difetta proprio del necessario carattere di gravità, serietà e concordanza con altre circostanze date, risultando carente di una ragionevole connessione fra il solo fatto “noto” di aver concesso la precedenza ai veicoli provenienti di fronte e il fatto “ignoto” di aver controllato altresì che nessun veicolo sopraggiungesse da tergo, senza nulla aggiungere riguardo alla manovra effettivamente effettuata dalla conducente dell’auto.

    La presunzione semplice deve poggiare su un’inferenza dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il fatto che il conducente abbia dato precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto non basta, da solo, a dimostrare che abbia controllato anche l’eventuale sopraggiungere di veicoli da tergo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360 c.p.c., n. 3 (e non già alla stregua dello stesso art. 360, n. 5), competendo alla S.C., nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente al livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta.

    La falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. è denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. quando il giudice di merito riconduce erroneamente fatti concreti ai requisiti legali della presunzione; la Cassazione può verificare che la regola sia stata applicata a fatti effettivamente idonei a integrarla.

Massime di principio

  • Negli scontri tra veicoli, l’accertamento della colpa di uno dei conducenti non supera da solo la presunzione di colpa concorrente dell’altro. Per escluderla occorre accertare che quest’ultimo abbia fornito la prova liberatoria di essersi uniformato alle regole di circolazione e di prudenza e di essere stato impossibilitato a evitare il sinistro.
  • Il conducente che intende svoltare deve segnalare la manovra con sufficiente anticipo e, prima di iniziarla, verificare la posizione, la distanza e la direzione degli altri utenti, compresi i veicoli sopraggiungenti da tergo; tali profili devono essere concretamente accertati quando sono decisivi per la prova liberatoria.
  • La presunzione semplice non può fondarsi, senza ulteriori elementi, sull’inferenza che chi ha dato precedenza ai veicoli provenienti in senso opposto abbia anche controllato i veicoli sopraggiungenti da tergo: il fatto noto e quello ignoto devono essere collegati da un ragionamento che rispetti i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • La qualificazione di un urto come tamponamento presuppone che i veicoli procedano nella medesima direzione o nello stesso senso; non ricorre quando i veicoli non sono incolonnati e l’urto avviene durante la svolta di uno di essi.
  • Se, all’esito dell’accertamento concreto delle condotte, non è possibile determinare la misura delle rispettive responsabilità, opera in via sussidiaria la presunzione di pari colpa prevista dall’art. 2054, comma 2, c.c.

Come è indicizzato

MaterieRC autoImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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