Cassazione Penale, Sentenza n. 8120/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo anche per equivalente di somme ritenute riconducibili a reati: €20.000,00 in relazione al capo 7 (concorso in estorsione) e €12.480,00 in relazione al capo 8 (corruzione in atti giudiziari). Il ricorrente ha dedotto, con riguardo al sequestro di €12.480,00, vizio di motivazione e violazione di legge: mancava qualsiasi elemento che dimostrasse l'effettivo ingresso nel patrimonio del ricorrente dell'utilità contestata (il compenso liquidato alla dott.ssa Sisinni). Si è contestata la qualificazione di quella somma come "prezzo" della corruzione nei confronti del ricorrente e l'attribuzione automatica del vantaggio al ricorrente senza accertamento della natura economica del rapporto tra quest'ultimo e la percettrice del compenso (collaborazione, associazione professionale, riparto degli utili ecc.).
La decisione
Il ricorso è stato accolto nella parte relativa al sequestro della somma di €12.480,00: la Corte ha ritenuto che il Tribunale di merito non avesse fornito elementi idonei a collegare l'erogazione del compenso al profitto patrimoniale del ricorrente. È stata richiamata la distinzione tra prezzo e profitto del reato e la necessità di dimostrare un vantaggio economico effettivo a favore del corruttore per legittimare il sequestro per equivalente. Per tali ragioni la sentenza ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto del G.I.P. nella parte relativa al sequestro di €12.480,00, disponendone la restituzione all'avente diritto. (Resta impregiudicata la situazione relativa alla somma di €20.000,00 non oggetto di annullamento in questa parte.)
Norme richiamate
Richiamato nel ricorso come norma rilevante rispetto alla fattispecie corruttiva; tuttavia la decisione si concentra soprattutto sull'applicazione delle norme sulla confisca e sul sequestro per equivalente, senza sviluppare un'interpretazione estesa di tale articolo nel testo riportato
Interpretato dalla Corte nel senso che distingue nettamente il "prezzo" (il corrispettivo dato o promesso per indurre l'atto illecito) dal "profitto" (il vantaggio economico diretto derivante dalla commissione del reato). Ai fini del sequestro e della successiva confisca è necessario dimostrare l'effettivo profitto del corruttore; il criterio sussidiario di valutazione del profitto non può essere usato automaticamente per attribuire al corruttore somme corrisposte a terzi, salvo che esista prova certa dell'ingresso del denaro nel patrimonio del corruttore o di un profitto effettivo almeno pari al prezzo
Massime di principio
- Il sequestro preventivo per equivalente richiede prova dell'effettivo profitto o del collegamento patrimoniale dell'imputato con le somme: non è sufficiente il mero collegamento logico o la mera erogazione a terzi
- Va sempre operata la distinzione tra "prezzo" (corrispettivo dell'attività illecita) e "profitto" (vantaggio economico effettivo del corruttore); il sequestro nei confronti del corruttore può essere disposto solo se è dimostrabile il profitto o, in alternativa, se è possibile accertare il profitto in misura non inferiore al prezzo con elementi certi
- Quando la somma è stata percepita da un terzo, l'autorità deve accertare la natura del rapporto economico fra corruttore e percettore (es. rapporto di collaborazione, associazione professionale, ripartizione degli utili) prima di attribuire automaticamente la somma al patrimonio del corruttore
- L'onere della prova circa l'esistenza e la consistenza del profitto spetta all'accusa: non può gravare sulla difesa dimostrare l'assenza di accordi o di rapporti economici tra professionisti, salvo che vi siano elementi concreti che impongano tale onere
- Se la consistenza del prezzo stesso è incerta (ad es. non provato risparmio o vantaggio economico per il pubblico agente), la misura reale cautelare rischia di risultare illegittima e va disposta con cautela
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