Cassazione Penale, Sentenza n. 24895/2022 del 28/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e lo aveva condannato per lesioni gravissime. Il ricorso articolava quattro motivi: (i) errata applicazione dell'art. 192 c.p.p. e motivazione illogica nella valutazione della prova sulla responsabilità; (ii) violazione dell'art. 603, comma 3 e dell'art. 603-bis c.p.p. per mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e omessa escussione della persona offesa ritenuta decisiva; (iii) omissione di confronto con la memoria difensiva che aveva contestato l'asserito abbigliamento dell'imputato (giubbotto marrone vs maglietta bianca); (iv) travisamento delle dichiarazioni dell'imputato circa la provenienza delle macchie di sangue e omissione della valutazione della testimonianza di Mohammed Addaouki che avrebbe escluso l'intervento del giovane italiano.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio a un'altra Sezione della Corte d'Appello di Brescia per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto decisivo il vizio previsto dall'art. 603-bis c.p.p.: il giudice d'appello non poteva riformare l'assoluzione senza rinnovare l'istruzione dibattimentale esaminando i dichiaranti ritenuti decisivi. Ha inoltre rilevato carenze di motivazione e omissioni (mancato esame della memoria difensiva e delle dichiarazioni di Addaouki, travisamento sulle macchie di sangue e sul capo di abbigliamento), motivi che determinano l'annullamento con rinvio lasciando alla Corte d'appello rinviata piena autonomia di giudizio nel merito, entro il divieto di ripetere i medesimi vizi.
Norme richiamate
Richiamata nella doglianza come norma sulla motivazione e formazione della prova; la censura era che la Corte di appello aveva fornito motivazione illogica nella valutazione della prova dichiarativa e documentale.
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo, quando necessario, di rinnovare l'istruzione dibattimentale; la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello avrebbe dovuto, anche d'ufficio, procedere all'esame dei soggetti che avevano reso dichiarazioni decisive per l'assoluzione di primo grado.
Fondamento principale della decisione: stabilisce che il giudice d'appello che, su appello del pubblico ministero, contesti la valutazione delle prove dichiarative che hanno determinato l'assoluzione non può riformare la sentenza senza aver previamente rinnovato l'istruttoria e riesaminato i dichiarante ritenuti decisivi.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare l'ambito dei motivi di ricorso ammessi; il ricorso conteneva quattro motivi nei limiti di tale disposizione.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176) e art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. L. 25 febb. 2022, n. 15)
Norme richiamate esclusivamente in relazione alla richiesta del difensore di discussione orale; non incide sul merito, ma sul rito/processo.
Massime di principio
- Se il pubblico ministero impugna un'assoluzione sostenendo errata valutazione di prove dichiarative, il giudice d'appello è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale esaminando i dichiarante ritenuti decisivi prima di poter condannare (art. 603-bis e art. 603 c.p.p.).
- Una videoregistrazione non rende automaticamente 'autosufficiente' la prova documentale al punto da esonerare il giudice d'appello dall'esame diretto delle dichiarazioni ritenute decisive per l'assoluzione; l'obbligo di rinnovazione sussiste se l'appello contesta la valutazione delle prove dichiarative.
- Il giudice d'appello deve confrontarsi espressamente con le memorie e con le dichiarazioni difensive che contengono elementi in grado di incidere sulla ricostruzione dei fatti (es. abbigliamento, macchie di sangue); l'omessa considerazione o il travisamento di tali elementi è vizio di motivazione.
- L'omissione di valutazione o l'errata rappresentazione di testimonianze rilevanti (inclusa l'omessa escussione di testimoni che escludono responsabilità) può comportare annullamento per vizio di motivazione e incompletezza dell'istruttoria.
- In caso di annullamento con rinvio, la Corte d'appello rinviata conserva autonomia di merito ma non può ripetere i vizi motivazionali che hanno determinato l'annullamento; deve procedere nel rispetto degli obblighi di rinnovazione istruttoria e motivazione rafforzata quando previsto.
- Per il difensore, quando l'assoluzione è basata su elementi dichiarativi, è cruciale sottolineare quali dichiarazioni sono state ritenute decisive e chiedere l'escussione diretta in sede di appello qualora il pubblico ministero ne contesti la valutazione.
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