Ordinanza n. 1951/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. Ottemperanza sentenza del TAR Lazio n. 22315 del 14/10/2025 notificata in data 10/12/2025 2. in via subordinata annullamento del provvedimento Prot. N. 0213134 del 22/12/2025 adottato dalla Commissione Medica Locale presso l'ASL Roma, 1, notificato al ricorrente in pari data 3. domanda di condanna al risarcimento dei danni e domanda cautelare
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Commissione Medica Locale presso l'ASL Roma 1 che ha rinviato di un anno la valutazione medica sull'idoneità psico-fisica alla guida, anziché rispettare la scadenza ordinaria del 29 settembre 2028
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione sanitaria e motorizzazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso chiedendo, in via principale, l'ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 22315 del 14 ottobre 2025 e, in via subordinata, l'annullamento del provvedimento della Commissione Medica Locale presso l'ASL Roma 1, notificato il 22 dicembre 2025. Ha inoltre formulato domanda risarcitoria e chiesto la sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto. La contestazione riguarda la scelta dell'amministrazione di anticipare di un anno la valutazione medica sull'idoneità psico-fisica alla guida, senza rispettare la scadenza ordinaria fissata al 29 settembre 2028. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della scelta e ha chiesto la tutela cautelare. Il Ministero non si è costituito; si è costituita l'ASL Roma 1.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, del fumus boni iuris. Ha rilevato che l'amministrazione ha indicato le linee guida poste a fondamento della decisione di rinviare di un anno la valutazione medica sull'idoneità psico-fisica alla guida, anziché rispettare la scadenza ordinaria del 29 settembre 2028. Il Collegio ha comunque precisato che le questioni prospettate richiedono approfondimenti nella fase di merito e che le esigenze del ricorrente possono essere tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza, già calendarizzata per il 22 aprile 2026. Le spese sono state rinviate alla decisione di merito.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso, allo stato della sommaria delibazione, il fumus di fondatezza.
Massime di principio
- In sede cautelare, la presenza di linee guida indicate dall'amministrazione quale fondamento della decisione può escludere, allo stato della sommaria delibazione, il fumus boni iuris, ferma la necessità di un più approfondito esame nella fase di merito.
- Quando le questioni dedotte richiedono approfondimenti incompatibili con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può respingere la sospensione e assicurare la tutela mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
- Il rigetto della domanda cautelare per difetto di fumus non pregiudica la decisione sulle domande di annullamento, ottemperanza e risarcimento, che restano da esaminare nella fase di merito.
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