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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23576/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva impugnato in cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Roma, in relazione a reati in materia di stupefacenti, con pena di anni sei e mesi quattro di reclusione. Il ricorso è stato però proposto e sottoscritto personalmente dall'imputato, senza l'intervento di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte rileva che, ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p., come modificato dalla l. n. 103 del 2017 e applicabile ai procedimenti instaurati dal 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore cassazionista. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e seguono le statuizioni economiche di legge.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

    La sottoscrizione personale dell'imputato non è idonea: nei procedimenti soggetti alla disciplina introdotta dalla l. n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione è inammissibile se non è firmato da un difensore cassazionista.

  • l. 23 giugno 2017, n. 103

    La modifica dell'art. 613 c.p.p. si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017.

  • Corte cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la legge richiede la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto all'albo speciale, la firma personale dell'imputato comporta inammissibilità dell'impugnazione.
  • La sanzione dell'inammissibilità per difetto di sottoscrizione determina automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
  • La verifica della legittimazione formale alla proposizione del ricorso per cassazione precede ogni esame di merito delle censure, che resta precluso in caso di inammissibilità originaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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