Cassazione Civile, Ordinanza n. 18361/2026 del 07/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, con adesione della controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., disponendo la compensazione integrale delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso dal comune per l'ICI 2008, con irrogazione di sanzioni, nei confronti di un'associazione titolare del diritto di superficie su un terreno e su un complesso immobiliare. La contribuente contestava l'imposizione sostenendo che i beni erano accatastati in categoria E/9 e quindi esenti da ICI ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del d.lgs. 504/1992. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, riconoscendosi l'esenzione limitatamente alla porzione dell'immobile destinata a uso sportivo (60%) ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), con tassazione del restante 40%. In appello il comune otteneva la riforma della decisione, con conferma della legittimità dell'avviso. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, ma prima della decisione le parti depositavano rinuncia al ricorso e chiedevano l'estinzione del procedimento con compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992
Richiamato dalla contribuente come norma di esenzione ICI per gli immobili accatastati in categoria E/9.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992
Richiamato nei giudizi di merito per riconoscere l'esenzione limitatamente alla porzione dell'immobile destinata a uso sportivo.
Invocati dalle parti per formalizzare la rinuncia al ricorso e chiedere l'estinzione del processo.
Indicato dalla Corte come base processuale per provvedere in camera di consiglio sulla rinuncia e dichiarare l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente rinuncia validamente al ricorso in cassazione e anche la controparte aderisce alla richiesta di estinzione, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio in camera di consiglio.
- La rinuncia al ricorso determina la cessazione della materia del contendere in sede di legittimità, con conseguente definizione del processo senza esame dei motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia concordata tra le parti, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese se richiesta congiuntamente dalle parti.
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