Cassazione Penale, Sentenza n. 45097/2022 del 28/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva riformato in parte la sentenza di primo grado confermando la responsabilità di Nicola (amministratore di fatto) e di Manuela (extranea/partecipata) per bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione a distrazioni di scorte di magazzino, impianti e somme a favore della Sidercolor s.r.l.; Nicola denunciava carenze e apoditticità della motivazione sul ruolo di amministratore di fatto, sulla riconducibilità delle scorte e cespiti (sottocapi A3, A4, C1, C2, C3) e sulla negata attenuante di cui all'art. 219, comma 3 legge fall.; Manuela deduceva, oltre a censure analoghe sulle prove e sul dolo, un vizio procedurale per notifiche (art. 157, comma 8-bis c.p.p.) e chiedeva la riqualificazione delle condotte o l'assoluzione per carenza del dolo e/o il riconoscimento dell'attenuante.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Nicola Cinalli (per genericità, tentativo di rielaborazione del fatto e aspecificità nelle censure di motivazione) e ha respinto come infondato il ricorso di Manuela Cinalli. Entrambi sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; Nicola è stato inoltre condannato al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità in ordine alla rivalutazione probatoria e l'onere di specificazione dei vizi di motivazione e delle circostanze attenuanti invocate.
Norme richiamate
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
Riferimento alle pene accessorie applicabili in caso di reati fallimentari; la Corte ha valutato la durata delle pene accessorie in sede di merito senza che ciò costituisse vizio di legittimità impugnabile con generiche deduzioni di fatto.
art. 219, comma 3, legge fallimentare
Norma relativa alla circostanza attenuante per il delitto fallimentare; la Corte ha ritenuto che la parte che invoca l'attenuante debba indicare elementi concreti idonei a dimostrarne la sussistenza e che l'appellante non ha fornito tale allegazione/ prova.
art. 157, comma 8-bis, codice di procedura penale
Disciplina della domiciliazione delle notifiche al difensore; la Corte ha ritenuto che la notifica all'avvocato sia idonea quando il difensore rappresenta l'imputato assente e ha precisato che la scelta del difensore di non accettare notifiche non elimina il dovere di informazione del difensore verso il cliente né rende automaticamente inidonea la notifica.
art. 180 codice di procedura penale
Termini per dedurre le nullità processuali; la Corte ha richiamato la distinzione tra tempo per 'dedurre' e per 'eccepire' la nullità e ha osservato che certe nullità a regime intermedio devono essere eccepite tempestivamente secondo art. 182.
art. 182, comma 2, codice di procedura penale
Regola sulla decadenza dall'eccezione delle nullità di ordine generale a regime intermedio; la Corte ha applicato il principio secondo cui la mancata eccezione nelle prime udienze idonee sana la nullità e impedisce la rilevazione d'ufficio.
art. 465 codice di procedura penale
Norme sul rinvio o anticipazione del dibattimento; la Corte ha osservato che il decreto di rinvio fuori udienza non richiede necessariamente la notifica personale all'imputato già assente, essendo sufficiente la notifica al difensore che rappresenta l'imputato assente.
art. 420-bis, comma 3, codice di procedura penale
Principio secondo cui l'imputato assente è rappresentato dal difensore: applicato per giustificare la validità della notifica al difensore anche se l'imputato era assente.
art. 606, comma 1, lett. e), codice di procedura penale
Censura sui vizi della motivazione; la Corte ha ricordato che il ricorrente deve specificare in quale parte la motivazione manca, è contraddittoria o manifestamente illogica, pena l'aspecificità e l'inammissibilità del ricorso.
Sez. U. giurisprudenza (principi richiamati)
Richiamo ai principi consolidati dalle Sezioni Unite: impossibilità per la Cassazione di rielaborare il fatto o rivalutare le prove (diversa lettura della prova rimessa al giudice di merito); limiti temporali di deducibilità delle nullità procedurali.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito chiedere una 'rilettura' o rivalutazione complessiva degli elementi di fatto: i motivi devono essere di diritto o evidenziare vizi specifici di motivazione o violazioni di legge.
- I motivi che contestano la motivazione devono essere specifici: indicare chiaramente in quali parti la motivazione manca, è contraddittoria o manifestamente illogica; altrimenti sono inammissibili per aspecificità (art. 606 c.p.p.).
- Le nullità a regime intermedio (es. notifica irregolare) devono essere eccepite tempestivamente secondo art. 182 c.p.p.; la mancata eccezione nelle udienze successive può comportare la sanatoria e l'impossibilità di dedurle successivamente.
- La notifica al difensore che rappresenta l'imputato assente è in molti casi idonea a informare l'imputato; la semplice dichiarazione del difensore di non accettare notifiche non elimina l'obbligo del difensore di informare il cliente e non rende automaticamente invalide le notifiche rivolte al difensore.
- Chi invoca una circostanza attenuante (es. modesta entità del danno) deve fornire elementi specifici e indicazioni su come misurare la tenue entità del danno; deduzioni generiche non sono sufficienti.
- Quando si contesta la mancata riqualificazione del fatto (es. in ricettazione), è necessario che la doglianza sia formulata in modo specifico nel grado precedente; motivi generici o tardivi possono essere dichiarati inammissibili.
- La Corte di legittimità può dichiarare d'ufficio l'inammissibilità dei motivi quando emergano vizi di natura formale o di aspecificità, anche se non rilevati dal giudice di merito.
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