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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45097/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva riformato in parte la sentenza di primo grado confermando la responsabilità di Nicola (amministratore di fatto) e di Manuela (extranea/partecipata) per bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione a distrazioni di scorte di magazzino, impianti e somme a favore della Sidercolor s.r.l.; Nicola denunciava carenze e apoditticità della motivazione sul ruolo di amministratore di fatto, sulla riconducibilità delle scorte e cespiti (sottocapi A3, A4, C1, C2, C3) e sulla negata attenuante di cui all'art. 219, comma 3 legge fall.; Manuela deduceva, oltre a censure analoghe sulle prove e sul dolo, un vizio procedurale per notifiche (art. 157, comma 8-bis c.p.p.) e chiedeva la riqualificazione delle condotte o l'assoluzione per carenza del dolo e/o il riconoscimento dell'attenuante.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Nicola Cinalli (per genericità, tentativo di rielaborazione del fatto e aspecificità nelle censure di motivazione) e ha respinto come infondato il ricorso di Manuela Cinalli. Entrambi sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; Nicola è stato inoltre condannato al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità in ordine alla rivalutazione probatoria e l'onere di specificazione dei vizi di motivazione e delle circostanze attenuanti invocate.

Norme richiamate

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    Riferimento alle pene accessorie applicabili in caso di reati fallimentari; la Corte ha valutato la durata delle pene accessorie in sede di merito senza che ciò costituisse vizio di legittimità impugnabile con generiche deduzioni di fatto.

  • art. 219, comma 3, legge fallimentare

    Norma relativa alla circostanza attenuante per il delitto fallimentare; la Corte ha ritenuto che la parte che invoca l'attenuante debba indicare elementi concreti idonei a dimostrarne la sussistenza e che l'appellante non ha fornito tale allegazione/ prova.

  • art. 157, comma 8-bis, codice di procedura penale

    Disciplina della domiciliazione delle notifiche al difensore; la Corte ha ritenuto che la notifica all'avvocato sia idonea quando il difensore rappresenta l'imputato assente e ha precisato che la scelta del difensore di non accettare notifiche non elimina il dovere di informazione del difensore verso il cliente né rende automaticamente inidonea la notifica.

  • art. 180 codice di procedura penale

    Termini per dedurre le nullità processuali; la Corte ha richiamato la distinzione tra tempo per 'dedurre' e per 'eccepire' la nullità e ha osservato che certe nullità a regime intermedio devono essere eccepite tempestivamente secondo art. 182.

  • art. 182, comma 2, codice di procedura penale

    Regola sulla decadenza dall'eccezione delle nullità di ordine generale a regime intermedio; la Corte ha applicato il principio secondo cui la mancata eccezione nelle prime udienze idonee sana la nullità e impedisce la rilevazione d'ufficio.

  • art. 465 codice di procedura penale

    Norme sul rinvio o anticipazione del dibattimento; la Corte ha osservato che il decreto di rinvio fuori udienza non richiede necessariamente la notifica personale all'imputato già assente, essendo sufficiente la notifica al difensore che rappresenta l'imputato assente.

  • art. 420-bis, comma 3, codice di procedura penale

    Principio secondo cui l'imputato assente è rappresentato dal difensore: applicato per giustificare la validità della notifica al difensore anche se l'imputato era assente.

  • art. 606, comma 1, lett. e), codice di procedura penale

    Censura sui vizi della motivazione; la Corte ha ricordato che il ricorrente deve specificare in quale parte la motivazione manca, è contraddittoria o manifestamente illogica, pena l'aspecificità e l'inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U. giurisprudenza (principi richiamati)

    Richiamo ai principi consolidati dalle Sezioni Unite: impossibilità per la Cassazione di rielaborare il fatto o rivalutare le prove (diversa lettura della prova rimessa al giudice di merito); limiti temporali di deducibilità delle nullità procedurali.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito chiedere una 'rilettura' o rivalutazione complessiva degli elementi di fatto: i motivi devono essere di diritto o evidenziare vizi specifici di motivazione o violazioni di legge.
  • I motivi che contestano la motivazione devono essere specifici: indicare chiaramente in quali parti la motivazione manca, è contraddittoria o manifestamente illogica; altrimenti sono inammissibili per aspecificità (art. 606 c.p.p.).
  • Le nullità a regime intermedio (es. notifica irregolare) devono essere eccepite tempestivamente secondo art. 182 c.p.p.; la mancata eccezione nelle udienze successive può comportare la sanatoria e l'impossibilità di dedurle successivamente.
  • La notifica al difensore che rappresenta l'imputato assente è in molti casi idonea a informare l'imputato; la semplice dichiarazione del difensore di non accettare notifiche non elimina l'obbligo del difensore di informare il cliente e non rende automaticamente invalide le notifiche rivolte al difensore.
  • Chi invoca una circostanza attenuante (es. modesta entità del danno) deve fornire elementi specifici e indicazioni su come misurare la tenue entità del danno; deduzioni generiche non sono sufficienti.
  • Quando si contesta la mancata riqualificazione del fatto (es. in ricettazione), è necessario che la doglianza sia formulata in modo specifico nel grado precedente; motivi generici o tardivi possono essere dichiarati inammissibili.
  • La Corte di legittimità può dichiarare d'ufficio l'inammissibilità dei motivi quando emergano vizi di natura formale o di aspecificità, anche se non rilevati dal giudice di merito.

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