Cassazione Civile, Sentenza n. 17197/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sul trattamento ai fini IVA dei contributi erogati dalla Regione Siciliana a favore di RESAIS: l'Agenzia riteneva che i contributi costituissero il corrispettivo per operazioni di distacco/messa a disposizione di personale e aveva recuperato l'IVA; RESAIS sosteneva che si trattasse di rimborsi dei soli costi del personale e/o di attività di natura pubblicistica non soggetta a IVA. La Commissione regionale aveva escluso l'imponibilità applicando l'art. 8, comma 35, L. 67/88, ritenendo gravasse sull'Agenzia l'onere di provare la sussistenza di una prestazione imponibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviando la causa alla stessa Commissione in diversa composizione per approfondire e valutare se esistesse un nesso diretto tra i pagamenti della Regione e la messa a disposizione del personale (ossia se la Regione abbia effettivamente corrisposto gli importi come corrispettivo della prestazione). Ha ritenuto infondati i motivi di inammissibilità proposti da RESAIS, ha respinto il ricorso incidentale della società e ha dichiarato, con riguardo al rigetto dell'incidentale, sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. In sintesi: accoglimento parziale del ricorso dell'Agenzia (esito favorevole e rinvio per ulteriori accertamenti sul nesso economico e sulla misura della ripresa IVA).
Norme richiamate
La norma prevedeva che i prestiti o distacchi di personale rimborsati solo per il costo non siano rilevanti ai fini IVA; la Corte ha rilevato che, alla luce della giurisprudenza europea e di precedenti di questa Corte (Cass. nn. 529 e 530/21), tale deroga non può automaticamente escludere l'imponibilità e va valutata rispetto al nesso concreto tra pagamento e prestazione
art. 2697 c.c. (regole sull'onere della prova)
Richiamata la disciplina della ripartizione dell'onere della prova: la Corte ha ritenuto che l'Agenzia abbia individuato i fatti da provare e che il giudice d'appello non abbia adeguatamente verificato il nesso diretto tra pagamento regionale e prestazione imponibile
La Corte individua nella nozione comunitaria di 'soggetto passivo' il criterio dell'attività svolta in modo indipendente; RESAIS, pur a partecipazione pubblica, svolge attività in autonomia e sopporta il rischio d'impresa, per cui rientra nella sfera del soggetto passivo IVA
art. 13, par. 1, direttiva IVA
La norma include gli 'altri enti di diritto pubblico' tra i soggetti le cui operazioni possono essere imponibili; la Corte evidenzia che il fatto di perseguire interesse generale non esclude automaticamente l'imponibilità
art. 2, par. 1, lett. c) direttiva IVA e art. 73 direttiva IVA
Si afferma che una prestazione è 'a titolo oneroso' quando esiste un nesso di corrispettività tra servizio e somma ricevuta; il pagamento può provenire da un terzo (art. 73) e ciò non esclude la qualifica di corrispettivo
art. 25, lett. c) direttiva IVA
Richiamata per chiarire che l'esecuzione di un servizio per conto o in nome della pubblica amministrazione può rientrare nelle prestazioni di servizi previste dalla direttiva; non è lo scopo pubblico a determinare l'esenzione dall'IVA ma la natura economica dell'operazione
Giurisprudenza Causa C-94/19, C-846/19, C-182/17, C-355/06, C-202/90, C-151/13, C-263/15, Corte di giustizia (varie)
Più sentenze della Corte di Giustizia sono richiamate per i principi: definizione di prestazione di servizi a titolo oneroso, possibilità che il corrispettivo sia pagato da terzi, distinzione tra attività economica e attività svolta in veste di pubblica autorità, e che il mero perseguimento di interesse generale non esclude l'imponibilità
Cass. nn. 529 e 530/2021
Precedente di questa Corte che ha disapplicato l'art. 8, comma 35, L. 67/88 nella misura in cui la norma fosse contraria al diritto dell'Unione: la Corte riprende quel principio per affermare che non basta la mera parità tra rimborso e costi per escludere l'IVA
Massime di principio
- La partecipazione pubblica nella compagine societaria non esclude di per sé che la società sia soggetto passivo IVA: va valutata l'indipendenza operativa e il rischio d'impresa
- Il perseguimento di un interesse generale o la disciplina pubblicistica dei rapporti non escludono automaticamente l'imponibilità: occorre accertare la natura economica della prestazione (stabilità e ricavo)
- Il semplice fatto che il corrispettivo sia pari ai costi sostenuti non basta, dopo la giurisprudenza comunitaria, a escludere l'IVA: bisogna verificare il nesso di corrispettività tra pagamento e servizio reso
- Il pagamento del corrispettivo da parte di un terzo (es. Regione) può comunque qualificarsi come corrispettivo ai fini IVA; è quindi centrale accertare se quel pagamento sia stato effettuato in quanto prezzo della messa a disposizione del personale
- In contenziosi simili l'Amministrazione finanziaria deve provare il carattere oneroso dell'operazione e il nesso diretto tra pagamento pubblico e prestazione: il giudice deve valutare specificamente tale nesso e la misura della ripresa IVA
- Per la difesa della società, è strategico provare che i pagamenti sono meri rimborsi obbligatori o che la messa a disposizione non ha natura sinallagmatica (assenza di corrispettivo), mediante documentazione contrattuale, norme che vincolano l'erogazione e modalità operative che escludono la corrispettività
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