Cassazione Civile, Sentenza n. 17196/2022 del 27/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sul trattamento IVA dei contributi erogati dalla Regione Siciliana a RESAIS per la messa a disposizione/distacco di personale. L'Agenzia ha ritenuto che tali contributi costituissero il controvalore di operazioni di distacco di personale soggette a IVA e ha emesso avviso di accertamento; la società ha contestato sostenendo che si trattava di rimborsi del solo costo e di operazioni di natura pubblicistica, non imponibili ai sensi dell'art. 8, comma 35, L. 67/88, e ha vinto in primo e secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo errata la valutazione del giudice d'appello che aveva escluso l'imponibilità senza verificare il nesso diretto tra i contributi regionali e la messa a disposizione del personale. La Corte ha affermato che RESAIS, pur partecipata pubblicamente, esercita un'attività economica in maniera indipendente e non opera in veste di autorità pubblica, e che, conformemente al diritto UE, le prestazioni di messa a disposizione di personale possono essere imponibili se sussiste corrispettività anche se il corrispettivo è pagato da un terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rimesso la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione per valutare il nesso diretto e la natura effettiva dei pagamenti. Il ricorso incidentale della società è stato rigettato; la Corte ha disposto la regolazione delle spese e indicato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La disposizione, che escludeva rilevanza ai fini IVA dei prestiti o distacchi di personale rimborsati al solo costo, non trova piena applicazione alla luce del diritto UE: secondo la Corte la norma deve essere disapplicata quando il corrispettivo costituisce una prestazione onerosa ai sensi della normativa comunitaria (richiamata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e da precedenti di Cassazione).
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolazione nazionale della nozione di prestazione di servizi conforme alla direttiva IVA; la Corte ha ritenuto che le attività di messa a disposizione di personale rientrino nella nozione di servizio oneroso se sussiste corrispettività.
Sesta direttiva / Direttiva IVA (normativa UE)
art. 4 (nozione di soggetto passivo), art. 9 / art. 2 par. 1 c) (nozione di prestazione di servizi), art. 25 lett. c), art. 73
La nozione UE di 'attività economica' e di 'prestazione di servizi' è prevalente: soggetti di diritto privato che esercitano attività in modo indipendente sono soggetti passivi; lo svolgimento di compiti di interesse generale o la partecipazione pubblica non escludono di per sé l'imponibilità; inoltre il corrispettivo può essere pagato da un terzo purché sussista nesso di corrispettività.
Corte di Giustizia UE, sentenze richiamate
tra le altre C-202/90 Ayuntamiento de Sevilla; C-355/06 Van der Steen; C-174/14 Saudagor; C-182/17 Nagyszénàs; C-151/13 Le Rayon d'Or; C-846/19 EQ; C-263/15 Lajvér; causa C-94/19
Giurisprudenza che chiarisce: (i) il requisito dell'indipendenza va valutato in termini di rischio economico sopportato; (ii) l'esercizio di funzioni pubbliche non esclude automaticamente che l'attività sia economica e imponibile; (iii) la corresponsione da parte di un terzo non esclude che un pagamento costituisca corrispettivo; (iv) la nozione di prestazione onerosa deve essere interpretata in modo sostanziale.
Cassazione (precedenti nazionali)
Cass. n. 4566/95 (o 4566/05 citata), Cass. nn. 529 e 530/21
Precedenti della Corte: il primo caso era riferito a un contesto normativo precedente e non incompatibile con la ricostruzione attuale; con le sentenze nn. 529 e 530/21 la Corte ha disapplicato l'art. 8, comma 35, L. 67/88 in conformità alla giurisprudenza UE, affermando l'imponibilità delle messa a disposizione di personale quando sussiste corrispettività.
Codice civile e norme processuali
art. 2697 c.c.; artt. 112, 115, 116 c.p.c.
Richiamate in relazione all'onere della prova: la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello non abbia adeguatamente valutato la prova del nesso diretto tra contributi e messa a disposizione, violando i criteri probatori richiamati.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica del soggetto (anche se partecipato da enti pubblici) non è determinante: conta se l'ente esercita l'attività in modo indipendente e sopporta il rischio economico; se sì, è soggetto passivo IVA.
- La mera pubblicisticità del rapporto o il perseguimento di finalità di interesse generale non escludono l'imponibilità: occorre valutare se l'attività sia economica in senso UE (generazione di introiti con carattere di stabilità).
- Il fatto che il corrispettivo sia versato da un terzo (es. Regione) non esclude che si tratti di pagamento corrispettivo della prestazione: è necessario accertare il nesso diretto e la condizione del pagamento rispetto alla prestazione.
- La norma nazionale che esclude l'imponibilità dei distacchi/rimborsi di costo (art. 8, comma 35, L. 67/88) può essere disapplicata quando sia in contrasto con la nozione comunitaria di prestazione onerosa interpretata dalla Corte di giustizia.
- In casi analoghi occorre documentare e provare chiaramente: contratti, condizioni di erogazione dei contributi, collegamento temporale e funzionale tra pagamento e messa a disposizione, criteri di determinazione dell'importo (rimborso costi vs corrispettivo), e chi sopporta il rischio economico.
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