Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8578/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva la violazione di legge per non avere la Corte di appello rilevato la prescrizione del reato previsto dall'art. 55, comma 9, D.L.vo 231/2007 intervenuta prima della sentenza impugnata, e chiedeva la cassazione per l'esclusione o il diverso computo di tale reato nel calcolo della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse poiché dal calcolo della pena effettuato dalla Corte di appello, conforme all'accordo tra le parti, non risultava alcun aumento di pena in continuazione riferibile al reato ritenuto prescritto. L'aumento in continuazione era stato riconnesso esclusivamente a un altro reato già giudicato definitivamente, mentre la pena base partiva dal reato di riciclaggio non prescritto; dunque l'eventuale prescrizione denunciata non avrebbe alterato la posizione sostanziale del ricorrente. Perciò il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. pen.

    Richiamata come norma applicata per l'imposizione della pena principale al ricorrente

  • art. 55, comma 9, D.L.vo 231/2007

    Il reato disciplinato da questa disposizione era oggetto della doglianza sulla prescrizione; la Corte ha ritenuto che la sua presunta prescrizione non incidesse sul calcolo complessivo della pena deciso in appello

  • art. 4 (riciclaggio)

    Il reato di riciclaggio, non prescritto, è stato assunto quale base della pena da cui è stato determinato l'aumento in continuazione

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che invoca la prescrizione di un reato è ammissibile solo se dimostra un concreto interesse ossia un effettivo pregiudizio nella determinazione della pena; una mera asserzione di prescrizione non basta
  • Se la prescrizione di un reato non comporta riduzione della pena complessiva (per esempio perché la continuità è connaturata ad altro reato non prescritto e la pena base parte da quest'ultimo), il ricorso è privo di interesse e può essere dichiarato inammissibile
  • Prima di proporre impugnazioni basate sulla prescrizione è necessario formulare e documentare un ricalcolo della pena complessiva che mostri la diminuzione effettiva ottenibile escludendo il reato prescritto
  • Le doglianze sulla prescrizione devono tener conto di come opera la continuazione: occorre verificare quale reato funge da base per il computo della pena e se l'esclusione di altri reati incide sugli aumenti
  • Proporre un ricorso infondato o senza concreto interesse può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle Ammende) commisurate al grado di colpa nella proposizione dell'impugnazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.