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Ordinanza

Ordinanza n. 1434/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari collegiali, dei seguenti atti e provvedimenti: a) del “parere non favorevole”, prot. n. 240406/C7301 del 9 ottobre 2024, adottato dall'A.S.L. Caserta - Commissione Aziendale ex D.G.R.C. 7301/2001 - trasmesso dallo sportello SUAP del Comune di Aversa in data 2 marzo 2026; b) di ogni altro atto preordinato, conseguenziale e connesso a quello che precede, tra cui per quanto lesivi: 1) la D.G.R.C. n. 420 del 06.08.2024; 2) la Deliberazione dell’A.S.L. Caserta n. 1654 del 04.10.2024.

Giustizia amministrativa202603031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: parere non favorevole della Commissione Aziendale presso l’ASL Caserta, trasmesso dallo SUAP del Comune di Aversa, nonché gli atti presupposti e connessi, relativi alla realizzazione di una nuova struttura sanitaria per attività di laboratorio di analisi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il parere non favorevole dell’ASL Caserta e gli atti presupposti, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il parere era fondato, da un lato, sul blocco autorizzatorio previsto dall’art. 237-quater della legge regionale Campania n. 4/2011 e, dall’altro, sul ritenuto soddisfacimento del fabbisogno di prestazioni di laboratorio di analisi mediante le strutture sanitarie già presenti nel territorio provinciale, secondo la ricognizione regionale aggiornata con la D.G.R. n. 420 del 6 agosto 2024, con particolare riferimento alla tabella 49. La ricorrente, quanto a tale seconda autonoma motivazione, ha sostenuto genericamente che l’ASL avrebbe dovuto svolgere una valutazione concreta del fabbisogno territoriale, evidenziando la differenza tra autorizzazione e accreditamento, senza tuttavia indicare perché la ricognizione regionale del fabbisogno fosse incongrua. Ha inoltre allegato in modo generico la gravità e l’irreparabilità del danno derivante dal diniego dell’autorizzazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. In sede di sommaria cognizione ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, osservando che il parere impugnato era plurimotivato e si fondava sia sul blocco autorizzatorio regionale sia sull’avvenuto soddisfacimento del fabbisogno prestazionale. La ricorrente non aveva adeguatamente censurato la seconda autonoma ragione del provvedimento, limitandosi ad affermazioni generiche e senza contestare specificamente la congruità della ricognizione regionale contenuta nella tabella 49. È stato ritenuto insussistente anche il periculum in mora, poiché il pregiudizio allegato era generico e non dimostrava la gravità e l’irreparabilità del danno. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolare complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 237-quater l.r. Campania n. 4/2011

    Il blocco autorizzatorio è stato considerato una delle autonome basi motivazionali del parere non favorevole, senza che l’ordinanza ne definisse in modo compiuto portata e applicazione.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • D.G.R. Campania n. 420 del 6 agosto 2024

    Tabella 49 “Numero prestazioni da erogare in regimi differenti ed incremento di produttività richiesto per branca”

    L’atto regionale è stato richiamato quale fonte della ricognizione del fabbisogno prestazionale di attività di laboratorio di analisi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni autonome, la mancata contestazione specifica di una di esse può escludere il fumus boni iuris, anche se le altre motivazioni sono oggetto di censura.
  • La contestazione della ricognizione amministrativa del fabbisogno sanitario non può esaurirsi nell’affermazione generica della necessità di una valutazione territoriale concreta: il ricorrente deve indicare gli elementi specifici che rendono incongrua o inattendibile la ricognizione regionale posta a fondamento dell’atto.
  • Il periculum in mora non è dimostrato dalla mera allegazione della gravità del pregiudizio derivante dal diniego di autorizzazione, occorrendo una rappresentazione concreta della sua irreparabilità.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggistica
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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