Ordinanza n. 1434/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari collegiali, dei seguenti atti e provvedimenti: a) del “parere non favorevole”, prot. n. 240406/C7301 del 9 ottobre 2024, adottato dall'A.S.L. Caserta - Commissione Aziendale ex D.G.R.C. 7301/2001 - trasmesso dallo sportello SUAP del Comune di Aversa in data 2 marzo 2026; b) di ogni altro atto preordinato, conseguenziale e connesso a quello che precede, tra cui per quanto lesivi: 1) la D.G.R.C. n. 420 del 06.08.2024; 2) la Deliberazione dell’A.S.L. Caserta n. 1654 del 04.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere non favorevole della Commissione Aziendale presso l’ASL Caserta, trasmesso dallo SUAP del Comune di Aversa, nonché gli atti presupposti e connessi, relativi alla realizzazione di una nuova struttura sanitaria per attività di laboratorio di analisi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il parere non favorevole dell’ASL Caserta e gli atti presupposti, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il parere era fondato, da un lato, sul blocco autorizzatorio previsto dall’art. 237-quater della legge regionale Campania n. 4/2011 e, dall’altro, sul ritenuto soddisfacimento del fabbisogno di prestazioni di laboratorio di analisi mediante le strutture sanitarie già presenti nel territorio provinciale, secondo la ricognizione regionale aggiornata con la D.G.R. n. 420 del 6 agosto 2024, con particolare riferimento alla tabella 49. La ricorrente, quanto a tale seconda autonoma motivazione, ha sostenuto genericamente che l’ASL avrebbe dovuto svolgere una valutazione concreta del fabbisogno territoriale, evidenziando la differenza tra autorizzazione e accreditamento, senza tuttavia indicare perché la ricognizione regionale del fabbisogno fosse incongrua. Ha inoltre allegato in modo generico la gravità e l’irreparabilità del danno derivante dal diniego dell’autorizzazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. In sede di sommaria cognizione ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, osservando che il parere impugnato era plurimotivato e si fondava sia sul blocco autorizzatorio regionale sia sull’avvenuto soddisfacimento del fabbisogno prestazionale. La ricorrente non aveva adeguatamente censurato la seconda autonoma ragione del provvedimento, limitandosi ad affermazioni generiche e senza contestare specificamente la congruità della ricognizione regionale contenuta nella tabella 49. È stato ritenuto insussistente anche il periculum in mora, poiché il pregiudizio allegato era generico e non dimostrava la gravità e l’irreparabilità del danno. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolare complessità della questione.
Norme richiamate
art. 237-quater l.r. Campania n. 4/2011
Il blocco autorizzatorio è stato considerato una delle autonome basi motivazionali del parere non favorevole, senza che l’ordinanza ne definisse in modo compiuto portata e applicazione.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
D.G.R. Campania n. 420 del 6 agosto 2024
Tabella 49 “Numero prestazioni da erogare in regimi differenti ed incremento di produttività richiesto per branca”
L’atto regionale è stato richiamato quale fonte della ricognizione del fabbisogno prestazionale di attività di laboratorio di analisi.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni autonome, la mancata contestazione specifica di una di esse può escludere il fumus boni iuris, anche se le altre motivazioni sono oggetto di censura.
- La contestazione della ricognizione amministrativa del fabbisogno sanitario non può esaurirsi nell’affermazione generica della necessità di una valutazione territoriale concreta: il ricorrente deve indicare gli elementi specifici che rendono incongrua o inattendibile la ricognizione regionale posta a fondamento dell’atto.
- Il periculum in mora non è dimostrato dalla mera allegazione della gravità del pregiudizio derivante dal diniego di autorizzazione, occorrendo una rappresentazione concreta della sua irreparabilità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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