Cassazione Penale, Ordinanza n. 32540/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo relativo all'eccessività della pena non deducibile nei termini prospettati in sede di legittimità e, in ogni caso, manifestamente infondato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna del 7 novembre 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto, aggravato dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Il ricorso si fondava su un unico motivo, con il quale venivano dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessività della pena. La Corte ha ritenuto la doglianza non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, osservando che la graduazione della pena, compresa la determinazione della pena base e degli aumenti o delle diminuzioni derivanti dalle circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. Nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta congrua, poiché faceva riferimento agli elementi considerati decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
La determinazione concreta della pena deve essere effettuata dal giudice di merito nell'ambito della discrezionalità riconosciutagli dalla legge.
La discrezionalità del giudice è esercitata in aderenza ai criteri previsti dalla norma.
La motivazione sul trattamento sanzionatorio è adeguata quando richiama in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della pena.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la mera doglianza sull'eccessività della pena non è sufficiente a ottenere l'annullamento della decisione, quando non evidenzi una violazione dei criteri legali o un vizio motivazionale effettivo.
- La determinazione della pena base e la valutazione degli aumenti o delle diminuzioni connessi alle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, il cui esercizio è sindacabile in cassazione solo nei limiti della verifica del rispetto della legge e della congruità della motivazione.
- L'obbligo di motivazione sul trattamento sanzionatorio è assolto quando il giudice indica in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la quantificazione della pena, senza necessità di una disamina analitica di ogni possibile criterio valutativo.
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