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Sentenza

Sentenza del 11/02/2015 n. 818 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Emissione atto impositivo - Ente impositore - Successivo annullamento autotutela - Estinzione giudizio - Lealtà processuale - Rileva - Compensazione spese lite - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'appello del contribuente è stato rigettato. È stata ritenuta legittima la compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice, poiché il giudizio si era estinto per cessazione della materia del contendere conseguente all'annullamento in autotutela dell'atto impositivo e l'ente impositore aveva agito secondo lealtà processuale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la compensazione delle spese processuali disposta dal giudice di primo grado dopo l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo. Sosteneva che, pur essendo cessata la materia del contendere, le spese dovessero essere poste a carico dell'ente impositore, in quanto l'atto era stato emesso da quest'ultimo e il giudizio si era reso necessario per contestarlo. Il giudice di secondo grado ha invece ritenuto rilevante la condotta processuale leale dell'ente, che aveva autonomamente eliminato l'atto senza proseguire inutilmente la controversia.

Norme richiamate

  • Art. 88 c.p.c.

    Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.

    La condotta leale dell'ente impositore, consistente nell'annullamento spontaneo dell'atto contestato, può essere valutata dal giudice nella decisione sulle spese processuali.

  • Art. 46, comma 1, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La cessazione della materia del contendere nel processo tributario comporta l'estinzione del giudizio; in tale situazione il giudice può regolare le spese tenendo conto delle circostanze concrete, inclusa la condotta processuale delle parti.

Massime di principio

  • Quando l'ente impositore annulla in autotutela l'atto impugnato, il giudizio tributario può estinguersi per cessazione della materia del contendere.
  • L'annullamento in autotutela non comporta automaticamente la condanna dell'ente al pagamento delle spese: il giudice può disporne la compensazione valutando il comportamento complessivo delle parti.
  • La condotta spontanea e leale dell'amministrazione, che elimina l'atto senza prolungare inutilmente il contenzioso, può giustificare la compensazione delle spese.
  • Il contribuente che impugna la decisione sulle spese deve dimostrare specifiche ragioni per cui l'annullamento dell'atto dovrebbe comportare necessariamente la condanna dell'ente impositore; la mera soccombenza sostanziale dell'amministrazione non è sempre sufficiente.
  • La valutazione delle spese resta legata alle circostanze del singolo caso, tra cui il momento dell'annullamento, il comportamento processuale dell'ente e l'eventuale necessità dell'iniziativa giudiziaria del contribuente.

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