Cassazione Penale, Sentenza n. 35012/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il Tribunale di Napoli, in funzione di riesame, ha sollevato conflitto negativo di competenza dopo aver confermato, con provvedimento del 13 marzo 2026 adottato ai sensi dell’art. 27 c.p.p., il sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Salerno il 1° luglio 2024 ai sensi degli artt. 240-bis e 648-quater c.p., per 120.000 euro, quale profitto del reato contestato al capo 19 a un imputato, con esecuzione sui suoi conti e su quelli della società da lui amministrata di fatto. Il conflitto è stato prospettato a seguito della sentenza del 26 febbraio 2026 con cui la Corte d’assise di Salerno aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale e trasmesso gli atti alla Procura di Napoli. Il Tribunale del riesame sosteneva che la competenza dovesse restare alla Corte d’assise di Salerno: riteneva che l’eccezione territoriale proposta davanti alla Corte d’assise fosse nuova e inammissibile ai sensi dell’art. 21, comma 2, c.p.p., e contestava che la Corte avesse fondato la declinatoria su un atto prodotto in quella sede. In alternativa, ravvisata la connessione tra i reati, indicava la competenza in base all’art. 16 c.p.p. facendo riferimento al reato connesso più grave commesso per primo, contestato al capo 2 come commesso a Battipaglia. La Cassazione ha esaminato se ricorressero i presupposti per un conflitto negativo nella fase cautelare, nonché se fosse possibile fondare la competenza relativa alla posizione dell’imputato sul reato connesso contestato a un diverso imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il conflitto, ritenendolo insussistente, e ha disposto la ritrasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per quanto di competenza. Ha precisato che un conflitto può sorgere anche in fasi procedimentali diverse, ma presuppone un contrasto tra giudici sulla cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona, tale da determinare una stasi procedurale. Nel caso concreto non vi era una stasi: il GIP di Napoli aveva confermato il sequestro e il Tribunale del riesame aveva mantenuto l’efficacia del decreto. Inoltre, la posizione cautelare riguardava il solo capo 19 dell’imputato interessato, mentre il reato connesso assunto come criterio di competenza era contestato a un altro imputato; la connessione non consentiva quindi di estendere a tale posizione incidentale la questione di competenza relativa al diverso reato. La Corte non ha deciso la competenza territoriale per il futuro giudizio di cognizione né il merito della misura reale.
Norme richiamate
La misura cautelare emessa tempestivamente nel rispetto del termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen. dal secondo giudice resta valida ed efficace.
Il provvedimento cautelare emesso dal giudice indicato come competente, nel rispetto del termine previsto dall’art. 27 c.p.p., conserva efficacia anche se viene prospettata una questione di competenza.
È, infatti, costante l'affermazione che limita l'ambito applicativo dell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., ai casi di contrasto tra giudici da cui derivi una condizione di paralisi dell'attività processuale in dipendenza del dissenso insorto tra due organi giurisdizionali rispetto all'adozione di provvedimenti necessari allo sviluppo del rapporto processuale.
Il conflitto analogo previsto dall’art. 28, comma 2, c.p.p. è configurabile quando il dissenso tra giudici sulla competenza paralizza l’attività processuale e non può essere risolto altrimenti.
Sul punto, invero, va richiamato il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, Rv. 281760), cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale, in tema di conflitti di competenza, l'obbligo per il giudice di immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., sussiste esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che, contemporaneamente, prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona.
La trasmissione degli atti alla Cassazione per la risoluzione del conflitto presuppone che almeno due giudici prendano o rifiutino contemporaneamente di conoscere dello stesso fatto attribuito alla stessa persona.
Tanto che lo stesso Giudice per le indagini preliminari è abilitato ad esprimere valutazioni sulla propria competenza soltanto "limitatamente al provvedimento richiestogli" secondo la previsione testuale dell'art. 22, comma 2, cod. proc. pen.
Nella fase delle indagini preliminari, la valutazione del GIP sulla competenza è circoscritta al provvedimento specificamente richiesto e non equivale a una decisione sulla competenza per l’intero giudizio.
Il Tribunale, invece, ravvisata la connessione tra i delitti, nell'impossibilità di individuare il luogo di commissione dei reati associativi, ha indicato la competenza territoriale in base alla previsione di cui all'art. 16 del codice di rito, in relazione al luogo di commissione del reato più grave commesso per primo – individuato nel reato sub capo 2 - contestato come commesso in Battipaglia, sollevando conflitto e chiedendo l'accertamento della competenza in capo alla Corte di assise di Salerno.
La decisione riferisce il criterio di competenza per connessione al luogo del reato più grave commesso per primo, ma esclude che tale criterio possa essere trasferito alla posizione cautelare di un imputato sulla base di un reato contestato a un diverso imputato.
Il Tribunale del riesame sostiene che la competenza è stata affermata sulla base di un'eccezione difensiva diversa da quella proposta davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, dove alcune delle parti avevano eccepito che luogo di commissione del reato sub 2 era Volla, mentre la contestazione degli altri coimputati riguardava soltanto la sussistenza del nesso teleologico tra reato associativo e gli altri reati contestati.
Il Tribunale del riesame ha richiamato l’art. 21, comma 2, c.p.p. per sostenere che l’eccezione territoriale formulata per la prima volta davanti alla Corte d’assise, con una diversa indicazione del luogo di commissione del reato, fosse nuova e inammissibile; la Cassazione non ha deciso nel merito tale questione.
Massime di principio
- Il conflitto negativo di competenza, anche quando riguarda giudici operanti in fasi diverse, richiede un contrasto sulla cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona; la connessione con reati contestati ad altri imputati non consente di estendere il conflitto a tali diverse posizioni.
- Il conflitto di competenza presuppone una situazione di effettiva stasi o paralisi procedurale: non sussiste quando il provvedimento richiesto è stato adottato e resta efficace, senza che due giudici rifiutino contemporaneamente di conoscere dello stesso fatto.
- Il giudice del riesame di una misura cautelare non può promuovere il conflitto al fine di ottenere una decisione preventiva sulla competenza del futuro giudizio di cognizione; la sua cognizione riguarda lo specifico provvedimento cautelare.
- La competenza individuata, in ragione della connessione, sulla base di un reato contestato a un altro imputato non può essere fatta valere, nel procedimento incidentale relativo a una misura cautelare, come conflitto sulla competenza per il diverso reato attribuito all’imputato interessato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34888/2026 del 30/09/2026
- Sentenza penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34889/2026 del 30/09/2026
- Sentenza penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34890/2026 del 30/09/2026
- Sentenza penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34892/2026 del 30/09/2026
- Sentenza penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34893/2026 del 30/09/2026
- Sentenza penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34896/2026 del 30/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →