Cassazione Civile, Ordinanza n. 09363/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e delle accettazioni, ritenendole regolari, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite e ha precisato che nulla andava disposto sulle spese nei confronti della società rimasta intimata e non costituita. Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto lavorativo cessato il 12.3.2009 e da un ricorso depositato solo il 31.5.2017. Nel giudizio di primo grado il lavoratore aveva proposto domande contro più società coinvolte nella vicenda contrattuale; il Tribunale aveva rigettato integralmente il ricorso ritenendo fondata l'eccezione di decadenza. La Corte d'appello di Palermo ha poi dichiarato inammissibile l'appello del lavoratore per difetto di specificità dei motivi, osservando che l'atto di gravame si limitava a ricostruire la vicenda e a riprodurre in gran parte gli argomenti già svolti in precedenza, senza confrontarsi in modo puntuale con la ratio della sentenza impugnata. In Cassazione il lavoratore ha proposto ricorso con due motivi, ma prima della decisione il difensore ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; le controricorrenti hanno accettato la rinuncia e hanno a loro volta rinunciato ai controricorsi, chiedendo la compensazione delle spese in ragione di una transazione stragiudiziale.
Norme richiamate
consente la rinuncia al ricorso per cassazione, qui avvenuta con atto del difensore munito di procura speciale.
in presenza di rinuncia regolare e relativa accettazione delle controparti, impone la dichiarazione di estinzione del processo di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata dal difensore munito di procura speciale e accettata dalle controparti costituite, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando le parti costituite concordano espressamente sulla compensazione delle spese, il giudice può dichiarare la compensazione integrale delle spese del giudizio estinto.
- Se una parte intimata non si costituisce in cassazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese nei suoi confronti nel giudizio estinto.
- L'estinzione per rinuncia accettata rende superflua ogni pronuncia sul merito delle censure formulate nel ricorso.
Come è indicizzato
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