Cassazione Penale, Sentenza n. 16117/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revoca e restituzione dell'autovettura Mercedes targata FG389CP sottoposta a sequestro preventivo nel contesto di un procedimento per narcotraffico e per intestazione fittizia (art. 512‑bis c.p.). La ricorrente sosteneva che il veicolo era intestato alla Verauto s.r.l., che aveva acquistato il bene in buona fede, che i passaggi di proprietà e le permute erano operazioni commerciali regolari e che la società e la sua rappresentante non erano indagate né avevano beneficiato del reato. In primo grado e in riesame il sequestro era stato mantenuto per l'esistenza di plurimi e anomali trasferimenti, prezzi incongrui e legami commerciali ritenuti sospetti con soggetti riconducibili agli indagati (Iannello, Biondo e soggetti collegati); il Tribunale ha inoltre ritenuto formato un giudicato cautelare sulla qualificazione del sequestro come finalizzato alla confisca di cose pertinenti al reato. In Cassazione la ricorrente deduceva violazione di legge e carenze motivazionali, sostenendo che il provvedimento non chiariva se il sequestro fosse funzionale a confisca per sproporzione o a confisca per equivalente/pertinenza e lamentava omessa valutazione della documentazione attestante la regolarità delle operazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: 1) il ricorso in Cassazione avverso ordinanze adottate ai sensi dell'art. 322‑bis c.p.p. è ammissibile solo per violazione di legge; la doglianza principale concernente vizi di motivazione non è idonea. 2) Il tipo di sequestro (finalizzato alla confisca come cosa pertinente al reato di cui all'art. 512‑bis) era già stato qualificato con provvedimento divenuto definitivo (giudicato cautelare) e non era stato messo in discussione dall'istante nel riesame; pertanto l'ordinanza impugnata non era tenuta a fornire ulteriori chiarimenti su quel punto. 3) Il Tribunale ha comunque preso in considerazione la documentazione prodotta e, alla luce dei plurimi trasferimenti ravvicinati, dei prezzi incongrui, dei collegamenti tra soggetti e di elementi acquisiti in fase di esecuzione (beni formalmente intestati ritrovati nella disponibilità di società riconducibili agli indagati), ha ritenuto non provata la buona fede della Verauto e della rappresentante. 4) La motivazione è stata ritenuta adeguata e comprensibile; pertanto il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese e all'onere previsto dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regime di impugnazione delle ordinanze in materia cautelare: la decisione impugnata è stata proposta ai sensi di questa norma; in Cassazione il ricorso contro tali ordinanze è ammesso solo per violazione di legge.
art. 321 cod. proc. pen. (commi 1 e 2)
Base normativa del sequestro preventivo: il Tribunale ha ritenuto che i beni fossero pertinenze del reato ai sensi del comma 1 e comunque cose suscettibili di confisca ai sensi del comma 2.
Delitto di intestazione fittizia: il veicolo è stato considerato strumentale o pertinente a tale reato contestato a soggetti riconducibili all'organizzazione.
art. 240 e art. 240‑bis cod. pen.
Norme sulla confisca facoltativa e sulla confisca per sproporzione: il Tribunale ha richiamato queste disposizioni per sostenere la legittimità del sequestro finalizzato alla confisca, ritenendo gli acquisti sproporzionati alla capacità reddituale degli indagati.
Richiamato in combinato con art. 512‑bis e art. 240 bis per collegare i proventi del narcotraffico all'acquisto dei beni sottoposti a sequestro.
Procedimento di riesame: la ricorrente ha proposto istanza di riesame ai sensi di questa norma, prontamente respinta e divenuta fonte di giudicato cautelare su taluni profili.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza della difesa con riferimento ai criteri di motivazione e di esposizione delle ragioni del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto però che i requisiti minimi di motivazione fossero rispettati.
Richiamato dalla difesa come norma che consente il ricorso per Cassazione in presenza di violazione di legge e carenza motivazionale assoluta; la Corte ha ritenuto che non ricorressero vizi tali da integrare la fattispecie invocata.
Norma sanzionatoria: in caso di inammissibilità del ricorso la Corte ha disposto l'applicazione dell'onere nei confronti della ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle spese/oneri a carico del ricorrente; utilizzata per valutare la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può essere mantenuto anche se il bene è formalmente intestato a terzi: il terzo deve provare la titolarità, l'estraneità al reato, l'assenza di utilità derivata e la buona fede (assenza di negligenza rilevante).
- Trasferimenti ripetuti, rapidi e a prezzi incongrui costituiscono indizi rilevanti per l'autorità giudiziaria in ordine alla fittizietà delle intestazioni e all'uso del bene per riciclare proventi illeciti.
- Una pronuncia cautelare divenuta irrevocabile (giudicato cautelare) limita la possibilità di riesame: per superarla occorrere proporre nuovi elementi di valutazione non già esaminati.
- In Cassazione contro ordinanze cautelari adottate ai sensi dell'art. 322‑bis c.p.p. non è consentito un sindacato ampio sulla motivazione: è ammesso il gravame solo per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere l'iter argomentativo del tutto incomprensibile o assente.
- Chi contesta un sequestro per confisca deve produrre documentazione completa e chiara volta a dimostrare la regolarità delle operazioni, la congruità dei prezzi e l'assenza di collegamenti con soggetti indagati; tuttavia gli elementi oggettivi di anomalia possono prevalere sull'autodichiarata buona fede.
- È utile verificare e documentare in modo puntuale ogni passaggio di proprietà, i corrispettivi effettivamente pagati e i rapporti commerciali con controparti, perché la prova della buona fede grava sul richiedente la restituzione.
- Le impugnazioni manifestamente inammissibili o fondate su questioni di mera motivazione possono comportare condanne alle spese e l'applicazione di oneri a carico del ricorrente.
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