Cassazione Penale, Sentenza n. 25807/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame contro la convalida del sequestro probatorio di alcuni capi d'abbigliamento rinvenuti in perquisizione nell'ambito di indagini per reati contro il patrimonio e falso. Deduce violazione di legge perché i capi non sarebbero pertinenti al reato in quanto non hanno svolto efficienza strumentale nella consumazione; inoltre contesta la superfluità del vincolo sostenendo che le finalità probatorie (comparazione con i capi ripresi dalle telecamere) sarebbero soddisfatte dalle fotografie scattate in sede di perquisizione, che a suo dire sono state effettuate a colori.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i capi d'abbigliamento possano essere qualificati come cose pertinenti al reato quando sono utili per l'identificazione dell'autore, richiamando la nozione di "cose pertinenti" ai fini dell'art. 253 c.p.p. Ha inoltre escluso che la censura sulla proporzionalità possa essere esaminata nel merito nel ricorso avverso misure cautelari reali se si traduce in un semplice vizio di motivazione. La decisione del Tribunale è stata ritenuta motivata anche laddove ha ritenuto che le foto non consentivano di apprezzare tutti i particolari utili e che potevano rendersi necessari ulteriori accertamenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
"necessarie all'accertamento dei fatti"
La nozione di cose pertinenti comprende anche oggetti in rapporto indiretto con il reato purché funzionali all'accertamento dei fatti (es. utili all'identificazione dell'autore).
Prevede la condanna alle spese e altre conseguenze economiche (qui il versamento di euro 3.000) a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (ex multis Sez. 4, Sent. n. 2622/2010; Sez. Un. n. 25932/2008; Sez. Un. n. 5876/2004)
Conferma la distinzione tra corpo del reato e cose pertinenti e stabilisce il limite alla sindacabilità, nel ricorso avverso misure cautelari reali, di critiche che si risolvono in vizi di motivazione.
Massime di principio
- I capi d'abbigliamento possono essere sequestrati come cose pertinenti quando sono utili per l'identificazione dell'autore, anche se non hanno partecipato direttamente alla consumazione del reato.
- Fotografie acquisite in sede di perquisizione non sostituiscono automaticamente il sequestro fisico se non mostrano con sufficiente dettaglio gli elementi necessari al confronto probatorio.
- Le censure che si traducono in una mera critica della motivazione del provvedimento (es. contestazione generica della proporzionalità) sono, di norma, inammissibili nel ricorso contro misure cautelari reali.
- Per opporsi efficacemente al sequestro è opportuno contestare specificamente gli elementi di fatto e di diritto che giustificano il vincolo (es. dimostrare che le foto sono esaustive e consentono il confronto), non limitarsi a affermazioni generiche.
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e l'obbligo di versare la somma stabilita ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto va valutato il rischio economico prima di proporre il ricorso.
Testo integrale
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