Cassazione Penale, Sentenza n. 9382/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma, in appello, della condanna per il delitto di ricettazione. La difesa aveva chiesto il rinvio dell'udienza in attesa dell'esito di un procedimento esecutivo connesso per ottenere il riconoscimento della continuazione; successivamente aveva depositato istanza ex art. 599-bis c.p.p. per concordato in appello, con parere favorevole del Procuratore generale, depositati nello stesso giorno dell'udienza. La Corte di appello aveva ritenuto che alcuna richiesta fosse pervenuta e aveva confermato la condanna. In cassazione si deduceva, tra l'altro, vizio nella formazione della volontà delle parti di accedere al concordato e nella valutazione della Corte di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'istanza ex art. 599-bis c.p.p. dovesse essere presentata nelle forme previste dall'art. 589 c.p.p. e con il termine perentorio di quindici giorni prima dell'udienza; il deposito risultava effettuato il giorno dell'udienza senza annotazione dell'orario, perciò non era dimostrabile la tempestività e, comunque, era tardivo rispetto al termine di legge. Per tali ragioni la parte non poteva accedere al concordato. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, avendo riscontrato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
la dichiarazione con le quali le parti concordano sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello e la rinuncia agli altri eventuali motivi devono essere presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza
La norma impone forme e un termine perentorio (15 giorni prima dell'udienza) per la presentazione dell'istanza di concordato in appello; il mancato rispetto del termine o delle forme determina l'impossibilità di accedere al concordato.
Rinvio alle formalità previste per determinate dichiarazioni in udienza: il deposito e le modalità procedurali devono rispettare le forme dettate da tale articolo, che incidono sulla validità dell'istanza di concordato.
con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento
La norma autorizza la condanna alle spese processuali con la dichiarazione di inammissibilità e consente l'applicazione di sanzioni pecuniarie (qui la Cassa delle Ammende) se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid)
La Corte può, quale giudice del fatto processuale, esaminare direttamente gli atti del fascicolo per verificare l'effettivo momento di deposito di un atto; l'assenza di annotazione dell'orario rende incerta la tempestività del deposito.
Massime di principio
- Le istanze di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. devono essere depositate rispettando sia le formalità previste dall'art. 589 c.p.p. sia il termine perentorio di 15 giorni prima dell'udienza; il mancato rispetto comporta inammissibilità.
- Il deposito nello stesso giorno dell'udienza senza chiara annotazione dell'orario non garantisce la dimostrazione della tempestività: conservare ricevute o prove temporali (registrazioni di protocollo, PEC con marca temporale) è essenziale.
- La Corte di cassazione può verificare d'ufficio la documentazione di deposito e valutare la regolarità formale degli atti; l'onere probatorio sul rispetto dei termini ricade sulla parte che invoca l'irritualità del termine.
- Anche se la continuazione viene riconosciuta in un procedimento esecutivo connesso, per estendere tale effetto ad altro giudizio occorre seguire le procedure e i termini previsti per il concordato in appello; la riconducibilità dei fatti non sostituisce i requisiti formali.
- La presentazione tardiva o formalmente irregolare dell'istanza può non solo determinare l'inammissibilità del ricorso ma anche l'addebito delle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie in caso di colpa nella condotta processuale.
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