Cassazione Penale, Sentenza n. 16856/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato l'istanza ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. volta ad ottenere riduzione di pena per presunti trattamenti contrari all'art. 3 CEDU; si censurava carenza motivazionale e difformità delle dimensioni e della struttura delle celle (spazio calpestabile individuale spesso inferiore a 3 mq)
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha confermato che il Tribunale di sorveglianza aveva effettuato una valutazione analitica e multifattoriale delle condizioni detentive (periodo 7/10/2021-24/08/2022) e che, nonostante in alcuni momenti lo spazio individuale fosse sotto i 3 mq, sussistevano fattori compensativi (regime di detenzione 'aperto', libertà di movimento, attività continuative, brevità della detenzione) tali da escludere violazioni dell'art. 3 CEDU. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 35-ter legge 26 giugno 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Norma che consente al detenuto di chiedere la riduzione di pena per trattamenti contrari all'art. 3 CEDU; il suo esercizio richiede una verifica concreta e multifattoriale delle condizioni detentive per il periodo indicato.
art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Divieto di trattamenti inumani o degradanti; spazio calpestabile individuale inferiore a 3 mq genera elevata presunzione di violazione, superabile solo con fattori compensativi valutati concretamente.
Corte EDU, 'Torreggiani c. Italia' (8 gennaio 2013, n. 43517/09)
Stabilisce il principio della presunzione di violazione quando lo spazio individuale è sotto i 3 mq e individua i fattori compensativi (breve durata, ore di socialità, attività fuori cella, condizioni decorose) che possono superare tale presunzione.
Sezioni Unite Corte di Cassazione, 'Commisso' (Sez. U, n. 37218 del 24/09/2020, dep. 2021)
Chiarisce che la valutazione ex art. 3 CEDU deve essere multifattoriale; conferma la soglia di 3 mq come presunzione elevata e individua i fattori compensativi (brevità, ore di socialità, attività formative/professionali/sportive, partecipazione a lavori intramurari), oltre a raccomandare la detrazione degli arredi fissi nel calcolo dello spazio.
Massime di principio
- Lo spazio calpestabile individuale inferiore a 3 mq crea un'elevata presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU, ma non è automaticamente determinante: il giudice valuta fattori compensativi concreti.
- La valutazione ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. è multifattoriale: durata della detenzione, regime (aperto/chiuso), ore di socialità, attività offerte e condizioni generali di vivibilità devono essere considerati nel loro complesso.
- Il ricorrente deve proporre elementi probatori specifici (misure della cella detraendo arredi fissi, documentazione sulle attività e sulle ore di socialità, registri carcerari) per superare la presunzione di conformità; decisioni rigettanti devono contenere motivazione che indichi i fattori concreti valutati.
- Se l'organo giudicante documenta elementi concreti e specifici che costituiscono fattori compensativi (es. regime aperto, costante libertà di movimento, attività continuative e brevità del periodo), il ricorso per riduzione di pena sarà probabilmente respinto.
- In situazioni simili è essenziale che la difesa richieda l'acquisizione di informazioni e documenti presso la struttura penitenziaria per consentire al giudice una valutazione dettagliata e motivata.
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