Cassazione Civile, Ordinanza n. 10740/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (occupante)
La controversia
La controversia riguarda l'occupazione senza titolo di una casa cantoniera situata lungo la linea ferroviaria Roma-Grosseto. La società ferroviaria ha agito sostenendo di esserne proprietaria e ha chiesto l'accertamento del diritto di proprietà, il rilascio dell'immobile, il ripristino dello stato dei luoghi dopo opere asseritamente abusive e il risarcimento del danno da occupazione sine titulo. In primo grado le domande sono state rigettate per difetto di prova della proprietà; in appello la società ha ottenuto la riforma della sentenza e la condanna dell'occupante e di un altro convenuto al rilascio e al risarcimento. La ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 826 c.c. e della l. n. 210/1985, contestando che il bene potesse qualificarsi come appartenente al patrimonio indisponibile e dunque trasferito alla società ferroviaria; 2) omesso esame del fatto del possesso/occupazione dal 1979 e delle prove documentali di residenza, utenze e precedente decisione penale; 3) analoghe censure sul possesso e sulla motivazione; 4) violazione dell'art. 2934 c.c. per mancata considerazione della prescrizione quinquennale del danno; 5) ultrapetizione per avere liquidato € 50.000, oltre rivalutazione e interessi, a fronte di una domanda quantificata in misura inferiore; 6) violazione degli artt. 1223 e 2056 c.c., sostenendo che il danno da occupazione non fosse in re ipsa ma dovesse essere provato come danno conseguenza.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i primi tre motivi; ha ritenuto inammissibili le censure su prescrizione, ultrapetizione e tardività della richiesta di interessi e rivalutazione, ma ha accolto per quanto di ragione il quarto e il quinto motivo limitatamente alla mancata esplicitazione dei criteri di calcolo di interessi e rivalutazione. Ha invece respinto la doglianza sul fatto che il danno da occupazione fosse stato considerato in re ipsa, affermando che la Corte d'appello lo aveva qualificato correttamente come danno-conseguenza e che il proprietario può provarlo anche per presunzioni, con riferimento al valore locativo. La sentenza è stata quindi cassata in parte qua e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per la decisione sul merito residuo e sulle spese, incluse quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La categoria del patrimonio indisponibile richiede una destinazione pubblicistica effettiva, reale e attuale del bene; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la casa cantoniera fosse effettivamente destinata al pubblico servizio ferroviario.
art. 1 l. 17 maggio 1985, n. 210
Il trasferimento all'Ente Ferrovie dello Stato dei beni già appartenenti all'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato riguarda i beni effettivamente riconducibili a tale compendio patrimoniale; la censura della ricorrente è stata ritenuta non decisiva perché non idonea a scalfire l'accertamento di destinazione e titolarità operato in appello.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è stata invocata per contestare la qualificazione del bene e la disciplina del risarcimento, ma il primo motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è configurabile solo se manca l'esame di un fatto storico decisivo; non basta lamentare l'omessa valutazione di singoli elementi probatori, quando il fatto storico sia stato comunque considerato.
In appello non sono ammissibili nuove eccezioni o domande non proposte tempestivamente; la Corte ha escluso che potesse esaminarsi tardivamente l'eccezione riconvenzionale di usucapione e ha ritenuto inammissibile la deduzione della prescrizione se non proposta nei gradi di merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente atti e documenti su cui si fonda, riportandone il contenuto e la collocazione processuale; la mancata localizzazione comporta inammissibilità.
Il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta dell'illecito; nel caso dell'occupazione sine titulo il danno non è in re ipsa ma richiede allegazione e prova del pregiudizio.
Nella liquidazione del danno aquiliano si applicano i criteri degli artt. 1223 ss. c.c.; la Corte ha ribadito che il danno da occupazione abusiva è un danno-conseguenza provabile anche presuntivamente.
La deduzione della prescrizione del credito risarcitorio è stata ritenuta inammissibile perché non risultava proposta nei gradi di merito.
Il giudice non può pronunciare oltre la domanda; la censura di ultrapetizione è però inammissibile se il ricorrente non riproduce il contenuto della domanda di primo grado e non consente il controllo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
È stato ribadito il principio di autosufficienza del ricorso quanto alla trascrizione/localizzazione degli atti e documenti rilevanti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda il fatto storico decisivo e non la sola mancata valorizzazione di singoli elementi istruttori; se il fatto è stato comunque considerato, la censura è inammissibile.
- Per contestare efficacemente la titolarità di un bene qualificato come appartenente al patrimonio indisponibile occorre confrontarsi con l'accertamento della concreta destinazione pubblicistica del bene, che può essere desunta anche da elementi documentali e testimoniali.
- L'occupazione senza titolo di un immobile produce un danno-conseguenza, non un danno in re ipsa: il proprietario deve allegare e provare la perdita di godimento o il lucro cessante, anche mediante presunzioni e riferimento al valore locativo del bene.
- La liquidazione del danno da occupazione sine titulo può essere effettuata in via equitativa, ma il giudice deve esplicitare i criteri adottati per il calcolo di rivalutazione e interessi, altrimenti la motivazione è censurabile.
- La deduzione in cassazione di questioni nuove o di eccezioni non trattate nei gradi di merito è inammissibile, specialmente quando richiede accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.
- La censura di ultrapetizione o di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiede che il ricorrente indichi specificamente il contenuto della domanda originaria, per consentire il controllo di legittimità ex actis.
- L'obbligazione risarcitoria derivante da un illecito pluripersonale conserva natura solidale; ciò esclude di regola un litisconsorzio necessario tra coobbligati e rende autonome le domande proposte contro ciascun autore dell'illecito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10549/2025 del 23/04/2025
- ordinanza_civile · 23 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10550/2025 del 23/04/2025
- ordinanza_civile · 23 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10553/2025 del 23/04/2025
- ordinanza_civile · 23 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10555/2025 del 23/04/2025
- ordinanza_civile · 23 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10557/2025 del 23/04/2025
- ordinanza_civile · 23 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10564/2025 del 23/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →