Cassazione Penale, Ordinanza n. 05601/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il giudice di sorveglianza aveva respinto l'opposizione proposta contro il provvedimento che negava la detenzione domiciliare, ritenendo attuale la pericolosità sociale dell'interessato. In cassazione il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, contestando in sostanza la valutazione di pericolosità sociale compiuta dal tribunale e chiedendone una nuova valutazione nel merito, sulla base delle dedotte carenze e della gravità degli elementi fattuali posti a fondamento del diniego.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità. Le censure miravano infatti a rimettere in discussione la gravità e l'apprezzamento degli elementi fattuali relativi alla pericolosità sociale, sollecitando una rivalutazione del merito estranea al giudizio di cassazione. È stata quindi confermata la statuizione di inammissibilità con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata nel caso concreto in euro 3.000.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito dedurre censure che mirino a una rivalutazione del merito dell'apprezzamento compiuto dal giudice di sorveglianza, quando la doglianza concerne la gravità o la tenuta fattuale degli elementi posti a base della valutazione di pericolosità sociale.
- La contestazione della valutazione di pericolosità sociale, se formulata in termini di mera diversa lettura degli elementi di fatto, integra un motivo non consentito in sede di legittimità ed espone il ricorso alla declaratoria di inammissibilità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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