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Ordinanza

Ordinanza n. 725/2026 - Cagliari, Sezione 1

per la sostituzione del un commissario ad acta, richiesta con istanza, notificata e depositata in data 10 marzo 2026.

Giustizia amministrativa202500760

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell'esecuzione del giudicato relativo al pagamento delle spese di lite e successiva istanza di sostituzione del commissario ad acta

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto una sentenza del TAR che liquidava in suo favore le spese di lite pari a 250 euro, oltre accessori di legge. A seguito dell'inottemperanza dell'amministrazione, aveva proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per l'esecuzione del giudicato. Con successiva sentenza di accoglimento, il TAR aveva ordinato all'ASL di corrispondere le somme entro quindici giorni, nominando, per l'ipotesi di persistente inottemperanza, un commissario ad acta. Decorso infruttuosamente anche il termine assegnato al commissario, il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a., la sua sostituzione, deducendo l'inerzia sia dell'amministrazione sia dell'organo commissariale. Prima della decisione, il ricorrente ha comunicato che l'amministrazione aveva eseguito il pagamento in data 13 marzo 2026, chiedendo quindi la declaratoria della cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell'intervenuto adempimento dell'obbligo derivante dal giudicato e ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'istanza di sostituzione del commissario ad acta. Non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma l'improcedibilità sostanziale della specifica richiesta per il venir meno dell'interesse attuale alla pronuncia. Le spese della fase sono state dichiarate compensate, con formula "nulla per le spese", in ragione della natura della questione e del limitato apporto difensivo richiesto.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base del ricorso originario per l'ottemperanza al giudicato relativo al pagamento delle spese di lite.

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base dell'istanza di sostituzione del commissario ad acta nominato per l'esecuzione della sentenza.

Massime di principio

  • Quando, nelle more della decisione su un'istanza di sostituzione del commissario ad acta, l'amministrazione adempie integralmente all'obbligo imposto dal giudicato, viene meno l'interesse attuale alla decisione sull'istanza e il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sostituzione del commissario ad acta presuppone la persistenza di un'inottemperanza rilevante; l'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione rende non più utile una pronuncia sostitutiva sul potere commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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