Cassazione Penale, Ordinanza n. 30849/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un'istanza proposta in sede esecutiva per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati per i quali il soggetto era stato condannato con quattro diverse sentenze. I reati indicati nel testo sono, in termini generali, rapina, estorsione, truffa e ricettazione. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione ritenendo decisivi l'ampio intervallo temporale tra i fatti, mai inferiore agli undici mesi e in un caso molto più lungo, nonché l'assenza di elementi idonei a dimostrare un originario e unitario disegno criminoso. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza deducendo l'illegittimità del diniego, ma la Corte di cassazione rileva che le censure non indicano circostanze concrete capaci di smentire la motivazione del giudice dell'esecuzione, fondata sulla distanza cronologica e sulla mancanza di prova di una preventiva programmazione unitaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione nel negare la continuazione, osservando che l'apprezzamento compiuto rientra nel suo ambito discrezionale ed è sorretto da motivazione congrua e immune da manifesta illogicità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La continuazione in sede di esecuzione richiede la prova di un unico programma criminoso originario che comprenda, almeno nelle linee essenziali, i reati successivi; non basta la mera omogeneità dei fatti o una generica propensione a delinquere.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in executivis presuppone la dimostrazione di un disegno criminoso unitario, originariamente concepito, rispetto al quale i singoli reati risultino già programmati almeno nelle loro caratteristiche essenziali.
- La mera omogeneità tra i reati commessi non è sufficiente a integrare la continuazione se manca la prova di una preventiva ideazione unitaria; in particolare, una ripetizione di condotte illecite nel tempo può riflettere un programma di vita criminosa, rilevante semmai ai fini della recidiva o dell'abitualità, ma non della continuazione.
- L'accertamento del vincolo della continuazione richiede la valutazione di indici concreti quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta e sistematicità; tuttavia, la presenza di alcuni soli indici è sufficiente solo se essi siano realmente significativi e convergano verso l'unitarietà del disegno.
- Un ampio intervallo temporale tra i reati può costituire, da solo, un forte indice contrario alla preordinazione unitaria e giustificare il diniego della continuazione.
- Il giudizio del giudice di merito o dell'esecuzione sul vincolo della continuazione è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione adeguata, congrua e non manifestamente illogica, senza travisamento dei fatti.
Come è indicizzato
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