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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05386/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto avverso un provvedimento non ancora impugnabile nella sua forma completa, essendo stato impugnato il solo dispositivo prima del deposito della motivazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

La parte interessata ha impugnato per cassazione il dispositivo con cui il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento del riesame, aveva ridotto l'importo dei beni sottoposti a sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari e aveva confermato per il resto la misura. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 321 c.p.p. e dell'art. 12-quinquies l. 356/1992, sostenendo il venir meno del periculum in mora. Con il secondo motivo ha denunciato carenza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla qualificazione e quantificazione del profitto illecito. La Corte ha tuttavia rilevato che il ricorso era stato proposto avverso il solo dispositivo, durante il termine per il deposito della motivazione, quindi contro un provvedimento ancora privo dell'apparato motivazionale necessario per il sindacato di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    norma richiamata dal ricorrente a fondamento della censura sulla persistenza del periculum in mora nel sequestro preventivo.

  • art. 12-quinquies l. 356/1992

    norma richiamata dal ricorrente in relazione alla qualificazione del profitto illecito oggetto di sequestro.

  • art. 309 c.p.p.

    richiamato per evidenziare che il ricorso è stato proposto nella pendenza del termine per il deposito della motivazione della decisione cautelare reale.

  • art. 616 c.p.p.

    fonte della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'impugnazione proposta avverso il solo dispositivo, quando la motivazione non è ancora stata depositata, è inammissibile perché manca la compiuta base conoscitiva necessaria per il controllo di legittimità.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione occorre avere riguardo al provvedimento nella sua integralità, comprensivo sia del dispositivo sia della motivazione; non è consentito un apprezzamento ex post della validità del gravame sulla base di una motivazione sopravvenuta.
  • La censura di vizio motivazionale non può essere utilmente proposta contro un provvedimento ancora privo di motivazione, poiché le ragioni della decisione devono essere prima rese conoscibili dal giudice che l'ha emessa.
  • La proposizione di una seconda impugnazione sul medesimo provvedimento, in momenti diversi e prima del deposito della motivazione, contrasta con la funzione delle impugnazioni e con l'esigenza di evitare duplicazioni del gravame.

Come è indicizzato

MaterieSequestro preventivoImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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