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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14541/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Il creditore aveva promosso un procedimento esecutivo ex art. 612 c.p.c. per ottenere l'attuazione di un titolo giudiziale che condannava i debitori al ripristino di un terrapieno, costituente l'imbocco del tracciato di una strada di accesso alla proprietà del creditore. I debitori avevano proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., deducendo sia l'inesistenza del diritto di procedere in executivis sia l'erroneità delle modalità di attuazione dell'obbligo di fare, assumendo che le opere richieste non fossero eseguibili per mancanza dei necessari titoli amministrativi. Il tribunale aveva accolto l'opposizione, dichiarando che il creditore non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata e annullando gli atti esecutivi. Il creditore aveva quindi appellato la decisione solo per lamentare l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale subordinata da lui proposta in primo grado: in caso di accoglimento dell'opposizione e di impossibilità di eseguire le opere, aveva chiesto la conversione del preteso diritto all'esecuzione in un diritto al risarcimento del danno. La corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello ritenendo che si trattasse di opposizione agli atti esecutivi, impugnabile non con appello ma con ricorso straordinario ex art. 111 Cost.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto erronea la qualificazione data dalla corte d'appello: la decisione di primo grado, avendo negato in radice il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, atteneva a un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non a un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Inoltre, la domanda risarcitoria subordinata del creditore era una domanda autonoma e alternativa, non attratta nel regime dell'opposizione agli atti esecutivi. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.c.

    richiamato quale base dell'azione esecutiva promossa per l'attuazione di un obbligo di fare

  • art. 615 c.p.c.

    la decisione che nega in radice il diritto di procedere ad esecuzione forzata va qualificata come opposizione all'esecuzione

  • art. 617 c.p.c.

    non si applica quando la statuizione riguarda l'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, e non le sole modalità esecutive

  • art. 618 c.p.c.

    il relativo regime impugnatorio non si estende alla fattispecie in esame, perché l'opposizione non era agli atti esecutivi

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla corte territoriale per l'impugnazione del provvedimento, ma la Cassazione ne escludeva l'applicabilità nel caso concreto

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memorie

  • art. 346 c.p.c.

    la Corte precisa che nel giudizio di cassazione non opera la rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado secondo tale norma

  • art. 112 c.p.c.

    evocato dalle difese sulla dedotta omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria

Massime di principio

  • La sentenza che, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, nega in radice al creditore il diritto di procedere ad esecuzione forzata va qualificata come decisione resa ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non come pronuncia su opposizione agli atti esecutivi.
  • La qualificazione dell'opposizione dipende dal contenuto sostanziale della statuizione resa dal giudice, e in particolare dal fatto che essa investa l'an dell'azione esecutiva oppure soltanto le modalità concrete di svolgimento dell'esecuzione.
  • Quando la domanda risarcitoria è proposta in via autonoma e subordinata per l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, essa non è assorbita dal regime processuale dell'opposizione agli atti esecutivi e conserva la propria autonomia impugnatoria.
  • Nel giudizio di cassazione non si forma giudicato implicito sulle questioni dichiarate assorbite o non esaminate dal giudice di merito, sicché, in caso di cassazione, tali questioni possono essere riproposte e decise nel giudizio di rinvio.
  • L'errore nella qualificazione del tipo di opposizione determina anche l'errore sul mezzo di impugnazione esperibile, con conseguente cassazione della declaratoria di inammissibilità dell'appello.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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