Cassazione Penale, Sentenza n. 20147/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il ricorrente sosteneva che le plurime contestazioni di violazione dell'obbligo di rincasare dovessero essere ricondotte a un'unica condotta continuativa (analogia con il reato di evasione, ritenuto reato 'istantaneo ad effetti permanenti'), poiché aveva lasciato definitivamente l'abitazione dopo il 13 giugno 2016 e non vi sarebbe mai più ritornato; inoltre lamentava che il giudice di appello non avesse adeguatamente considerato la vicinanza temporale delle violazioni del 16 e 17 luglio 2016 e la mancata prova dei rientri in casa tra i controlli.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente rese solo in sede di appello non fossero accompagnate da elementi idonei a sostenere la tesi dell'unicità e della perduranza dell'allontanamento e che fossero del tutto in contrasto con dichiarazioni precedenti. Pertanto la Corte di legittimità ha confermato la ricostruzione dei fatti accolta in primo e in secondo grado, ha escluso travisamento o omissione di valutazione probatoria (sottolineando che in Cassazione non è consentito proporre una mera ricostruzione alternativa dei fatti) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., richiamando il principio della Corte costituzionale n. 186/2000 sulla possibile sussistenza della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che il motivo dedotto (centrato su presunti vizi di motivazione e su una ricostruzione alternativa dei fatti) non dimostrasse alcun travisamento o omissione di prove e quindi non fosse idoneo a fondare il ricorso di legittimità; in Cassazione non è ammessa la semplice proposta di una ricostruzione alternativa non sorretta da errori logico-giuridici della motivazione.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se del caso, di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso risulti infondato per colpa; la Corte ha applicato tale norma ravvisando la possibile colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata come principio che ammette la sussistenza della colpa nella proposizione di impugnazioni infondate e giustifica l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Misura di prevenzione: sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (normativa sostanziale di riferimento)
La violazione dell'obbligo di rincasare può essere valutata come pluralità di fatti quando risultino controlli distinti che documentano assenze in più date/orari; la Corte ha ritenuto che il giudizio di appello e di primo grado fossero correttamente fondati sulle risultanze probatorie disponibili.
Massime di principio
- In sede di legittimità la Corte non riconsidera liberamente il merito probatorio: non sono ammesse semplici ricostruzioni alternative dei fatti non fondate su errori di diritto o su omissioni specifiche della motivazione.
- Dichiarazioni rese per la prima volta in sede di appello, se prive di elementi di riscontro, hanno scarse probabilità di modificare un convincimento probatorio consolidato in primo grado.
- Più accertamenti di polizia o controlli che attestano assenze in date e orari diversi possono legittimare più contestazioni autonome di violazione dell'obbligo di soggiorno; l'analogia con il reato di evasione non è automaticamente applicabile.
- Chi propone ricorsi manifestamente infondati rischia la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., soprattutto se si configura la colpa nella proposizione dell'impugnazione (principio Corte Cost. n. 186/2000).
- Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario indicare vizi motivazionali specifici (traviso, omissione, contraddizione) e non limitarsi a offrire un'interpretazione alternativa dei fatti.
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