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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10553/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.) avverso la determinazione della pena per il delitto di ricettazione: il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la riduzione prevista per il rito abbreviato in misura eccedente il terzo stabilito dall'art. 442 c.p.p. In concreto la pena di partenza era di anni 1, mesi 8 di reclusione; la riduzione di un terzo avrebbe dovuto portare a anni 1, mesi 1, giorni 10 di reclusione, mentre il GIP aveva fissato la pena in anni 1 di reclusione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla pena detentiva e ha rideterminato la pena in anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione. La decisione è stata pronunciata ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p. (consentendo la redeterminazione senza rinvio). La multa di euro 500,00 risultava nella statuizione di merito e non è stata oggetto dell'annullamento specifico nella parte dispositiva qui riportata.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8 (conv. L. 176/2020, poi modificato)

    La procedura è stata trattata con contraddittorio scritto ai sensi della norma emergenziale che ha disciplinato termini e modalità; richiamata per spiegare la forma del contraddittorio nel procedimento

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    Fondamento del ricorso per cassazione invocato dal Procuratore generale: vizio di diritto nella determinazione della pena da parte del giudice di merito

  • art. 442 c.p.p.

    Norma che disciplina gli effetti del rito abbreviato, in particolare la riduzione della pena in misura stabilita (riduzione di un terzo), interpretata nel senso che la riduzione non può essere eccedente rispetto alla misura legale prevista

  • art. 620 lett. l) c.p.p.

    Consente alla Corte di cassazione, quando il vizio concerne la determinazione della pena, di procedere alla rideterminazione della stessa senza rinvio al giudice di merito

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato la riduzione della pena è quella prevista dall'art. 442 c.p.p. (in linea generale un terzo) e va applicata alla pena determinata dal giudice di merito senza eccedere in una ulteriore diminuzione.
  • Errori aritmetici o applicazioni errate della misura di riduzione della pena sono impugnabili per violazione di legge (art. 606 c.p.p.) e possono essere rettificati in Cassazione.
  • Quando la Cassazione rileva un vizio di diritto limitato alla determinazione della pena, può annullare la parte affetta dal vizio e rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p., evitando il rinvio al giudice di merito.
  • Nelle impugnazioni promosse dalla Pubblica Procura (es. Procuratore generale) l'obiettivo può essere la correzione di una diminuzione eccessiva della pena concessa dal giudice di primo grado per il rito abbreviato.
  • In fase di calcolo della riduzione occorre partire dalla pena concreta fissata dal giudice e applicare la percentuale/parte prevista dalla norma; ogni arrotondamento o troncamento che modifichi sostanzialmente l'entità della riduzione può essere considerato vizio correggibile.

Testo integrale

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