Cassazione Penale, Sentenza n. 29265/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) richiesta di assoluzione per bancarotta fraudolenta documentale specifica per carenza di riscontri fattuali e per non essere più amministratore dopo febbraio 2013; 2) richiesta di assoluzione per bancarotta impropria (fiscale) per assenza di aggravio del debito erariale e mancata considerazione della consulenza di parte; 3) richiesta di assoluzione o derubricazione per bancarotta distrattiva in relazione a due operazioni contestate (pagamenti di euro 433.000 alla Guamer Industriale s.r.l. e cessione del marchio "Vov" a società collegata) per assenza di dolo e per esistenza di documentazione giustificativa e ragioni economiche; 4) vizio per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per eccessiva severità della pena, tenuto conto del comportamento processuale e di un parziale versamento riparatorio; 5) mancata motivazione sulla provvisionale immediatamente esecutiva liquidata alla parte civile in un milione di euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato nel resto il ricorso ma ha accolto parzialmente il quarto motivo: ha ritenuto infondati i primi tre motivi e il quinto inammissibile, confermando la responsabilità penale e le motivazioni di merito riguardo alla sussistenza degli elementi di bancarotta documentale specifica, bancarotta distrattiva e bancarotta impropria (fiscale). Tuttavia, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio (riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) poiché i giudici di merito non avevano valutato il versamento di euro 30.000 come comportamento riparatorio; ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame della pena. Ha inoltre condannato l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili e disposto la liquidazione delle spese nella misura indicata nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di specificità dei motivi in cassazione; la Corte osserva che alcuni motivi erano aspecifici e reiterativi, dunque non idonei a fondare la cassazione quando non rispettano i vincoli di specificità.
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
Riferimento alla fattispecie di bancarotta documentale semplice vs. specifica: la Corte distingue il dolo specifico volto a impedire la ricostruzione del patrimonio dalla semplice condotta confusa; nel caso è ritenuto provato il dolo finalizzato a occultare distrazioni e operazioni dolose.
Norma richiamata dalla difesa per una possibile derubricazione della fattispecie: la Corte motiva il rifiuto della derubricazione sulla base degli indici di fraudolenza e delle incongruenze valutate in fatto.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. in l. 18/12/2020, n. 176
Riferimento procedurale relativo alle conclusioni del pubblico ministero trasmesse ai sensi della norma; utilizzato in fase di discussione davanti alla Corte di cassazione.
Massime di principio
- Per ottenere l'assoluzione per bancarotta documentale "specifica" l'imputato deve dimostrare l'assenza della volontà concreta di impedire la ricostruzione del patrimonio; non è sufficiente mostrare controdeduzioni generiche: il giudice valuta indici di fraudolenza concreti.
- La mancanza o confusione delle scritture contabili pesa fortemente a carico dell'amministratore: l'assenza di documentazione impedisce di verificare ricostruzioni alternative e favorisce la valutazione di condotte dolose.
- Le cessioni a società riconducibili a soggetti vicini (es. parenti dell'amministratore) e divari significativi tra prezzo di cessione e valore di mercato o prezzo di rivendita costituiscono indici rilevanti di distrazione.
- La mera assenza di un arricchimento personale del dirigente (es. rinuncia al compenso, fideiussioni) non esclude il carattere distrattivo di operazioni che abbiano esposto concretamente i creditori a rischio.
- Il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche può dipendere anche da comportamenti riparatori concreti (anche versamenti parziali accettati dalla curatela); l'omissione di valutare tali atti può giustificare la cassazione limitata al trattamento sanzionatorio.
- Le misure provvisionali assegnate in via generica dal giudice al momento della condanna (provvisionale equitativa) sono per lo più non impugnabili in cassazione, essendo destinabili a essere travolte dalla liquidazione definitiva.
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