Cassazione Penale, Sentenza n. 5983/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la restituzione in termini per proporre una richiesta di rescissione del giudicato relativa a una condanna a 5 anni per reati fallimentari. L'istanza era stata presentata dal difensore senza la procura speciale prevista dall'art. 629-bis, comma 2, c.p.p.; la Corte d'appello l'ha dichiarata inammissibile. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione di legge (art. 175 c.p.p., artt. 3 e 27 Cost., art. 6 CEDU) e difetto di motivazione, sostenendo che l'errore del difensore doveva ritenersi caso fortuito imprevedibile e inevitabile alla luce della sua condizione di straniero alloglotta, della detenzione in Slovenia e della mancata conoscenza della lingua, con richiamo ai principi sulla tutela effettiva del diritto di difesa.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio giurisprudenziale secondo cui l'errore o il mancato adempimento del difensore non costituiscono, di per sé, caso fortuito o forza maggiore superabile; la necessità e i requisiti della procura speciale per l'istanza erano chiari dal testo normativo e la loro mancanza rendeva l'istanza inammissibile. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha allegato in modo concreto la propria incapacità di comprendere l'italiano e che, comunque, l'onere di munirsi di un interprete e di vigilare sull'operato del difensore ricade sullo stesso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma richiede la procura speciale per la proposizione dell'istanza in esame; la mancata allegazione della procura rende l'istanza inammissibile e tale requisito era desumibile dal testo normativo.
Invocato dal ricorrente in relazione a eventuali cause di esclusione della responsabilità processuale; la Corte ha ritenuto che l'errore del difensore non rientra nelle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore previste dalla giurisprudenza, essendo superabile con normale diligenza.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente in ordine alla parità di trattamento e tutela; la Corte non ha ritenuto che la situazione soggettiva del ricorrente giustificasse una deroga agli obblighi processuali ordinari.
art. 27 Cost.
Richiamato in relazione ai diritti della difesa; la Corte ha ritenuto compatibile l'esito con le garanzie costituzionali, salvo che il ricorrente non provi concretamente l'impossibilità di esercitare la vigilanza sul difensore.
art. 6 CEDU
Invocato in termini di diritto ad un giusto processo; la Corte ha affermato che i diritti di difesa restano garantiti anche laddove grava sull'assistito l'onere di munirsi di interprete e di vigilare sull'adempimento del difensore.
Massime di principio
- L'errore o l'omissione del difensore non costituiscono automaticamente caso fortuito o forza maggiore: il giudice richiede che l'inadempimento sia realmente imprevedibile e non superabile con la normale diligenza.
- Se una norma processuale richiede la procura speciale per la proposizione di un rimedio, la mancata allegazione della procura determina inammissibilità dell'istanza; l'adempimento del requisito è desumibile dal testo normativo.
- La parte ha l'onere di vigilare sull'operato del difensore; la condizione di straniero o la detenzione all'estero non sollevano automaticamente dall'obbligo di procurarsi un interprete e di controllare l'adempimento degli incarichi difensivi, salvo prove concrete dell'impossibilità.
- Per contestare in Cassazione la mancata considerazione di condizioni particolari (es. lingua, detenzione all'estero) è necessario allegare e dimostrare specifici elementi fattuali che attestino l'impossibilità di esercitare la vigilanza sul difensore.
- In casi simili, chi intende eccepire violazioni dei diritti di difesa ai sensi della CEDU o della Costituzione deve fornire prove concrete della lesione effettiva dei diritti e dell'impossibilità di adempiere agli oneri processuali ordinari.
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