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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03123/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 28 febbraio 2024 il G.U.P. di Como ha applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 14.000 di multa per reati in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la motivazione della sentenza fosse solo apparente e di stile. La Corte ha ritenuto che tale censura non rientrasse tra i motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento, essendo estranea ai casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito avverso la sentenza di applicazione della pena. Ha precisato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sono deducibili solo motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente, l'inammissibilità è stata pronunciata senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso concreto già definita dal G.U.P.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli vizi inerenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    richiamata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità

  • codice di procedura penale

    richiamato in relazione alle disposizioni processuali applicate

  • Cassa delle ammende

    destinataria della somma determinata dalla Corte in conseguenza dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono deducibili censure generiche sulla motivazione se non riconducibili a tali casi.
  • La deduzione di una motivazione apparente o di stile non è di per sé scrutinabile in cassazione contro il patteggiamento, salvo che si traduca in uno dei vizi specificamente previsti dalla norma.
  • Quando il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è fondato su un motivo non consentito, la Corte deve dichiararne l'inammissibilità senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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