Cassazione Penale, Ordinanza n. 36187/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti, l'imputato era stato condannato, in ordine a un reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, preferenziale e impropria, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione. Il ricorso per cassazione è stato proposto contro tale sentenza, ma la Corte rileva che, trattandosi di patteggiamento richiesto dopo il 3 agosto 2017, i motivi deducibili sono limitati a quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Il ricorso, invece, lamentava l'omessa valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., motivo non consentito nel regime vigente. La Corte aggiunge che, in questi casi, l'inammissibilità va dichiarata de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
La sentenza impugnata è una sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti.
Per il patteggiamento richiesto dopo il 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena.
L'omessa valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 non rientra tra i motivi deducibili contro la sentenza di patteggiamento nei casi disciplinati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento deve essere dichiarata senza formalità, con ordinanza de plano, senza avviso alle parti dell'udienza camerale.
All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel regime introdotto dalla legge n. 103 del 2017, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è impugnabile in cassazione solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- La censura relativa all'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento, se il ricorso è soggetto alla disciplina dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è inammissibile per ragioni rientranti nell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., la declaratoria avviene de plano, senza instaurazione del contraddittorio in camera di consiglio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile equitativamente.
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