Sentenza n. 14498/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità agli accertamenti attitudinali nel concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, unitamente agli atti presupposti e alla graduatoria concorsuale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Commissione attitudinale del 17 ottobre 2025 con cui era stato dichiarato non idoneo agli accertamenti attitudinali relativi al concorso pubblico per 4617 allievi agenti della Polizia di Stato. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, tra cui la relazione psicologica, la scheda attitudinale, il profilo 16PF, il verbale del colloquio individuale, il verbale collegiale e le valutazioni e annotazioni interne utilizzate dalla Commissione, nonché, ove occorrente, il decreto ministeriale 9 settembre 2022 n. 168, il bando di concorso e la graduatoria, successivamente impugnata con motivi aggiunti nella parte in cui non comprendeva il ricorrente tra i vincitori. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR aveva accolto in sede cautelare la domanda del ricorrente con ordinanza del 25 febbraio 2026 n. 1195, disponendo il riesame da parte di una Commissione in diversa composizione. L’Amministrazione ha eseguito l’ordinanza, riesaminando il candidato, dichiarandolo idoneo al prosieguo della selezione e ammettendolo al corso di formazione. Successivamente, con decreto dell’11 giugno 2026, l’Amministrazione ha rideterminato in autotutela la graduatoria, collocando il ricorrente a pieno titolo e senza riserva. Per effetto di tali sopravvenienze, il ricorrente non aveva più un interesse concreto e attuale alla decisione di merito sull’impugnazione originaria e sui motivi aggiunti. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, mentre il contributo unificato è stato posto a carico dell’Amministrazione resistente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto dal giudice.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Rileva ai fini della tutela dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento delle informazioni personali.
Massime di principio
- Quando, in esecuzione di una misura cautelare, l’amministrazione riesamina il candidato in diversa composizione, lo dichiara idoneo e lo ammette al prosieguo della selezione, l’interesse alla decisione di merito sull’originario giudizio di non idoneità può venir meno.
- La sopravvenuta rideterminazione della graduatoria con collocazione del candidato a pieno titolo e senza riserva elimina l’interesse concreto e attuale alla decisione sull’impugnazione della precedente graduatoria, determinando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- L’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse deve essere dichiarata quando gli atti adottati dall’amministrazione nel corso del giudizio soddisfano la pretesa sostanziale perseguita dal ricorrente e rendono inutile una pronuncia di merito.
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