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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29173/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per carenza della sottoscrizione digitale di uno degli allegati trasmessi via PEC (una "ricevuta di avvenuta consegna" delle conclusioni scritte). Il difensore ha sostenuto che l'allegato era una mera allegazione di cortesia, già presente nel fascicolo cartaceo e non essenziale ai fini del decidere, e ha censurato la decisione per eccesso di formalismo e per violazione del principio di proporzionalità e del diritto di accesso alla giustizia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte d'Appello di Firenze che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto che la mancata sottoscrizione digitale riguardava un allegato pleonastico e non essenziale (la ricevuta di consegna delle conclusioni già presente nel fascicolo), e che l'interpretazione letterale della norma che imporrebbe sempre l'inammissibilità per la mancanza di firma digitale su qualsiasi allegato sarebbe incostituzionalmente eccessiva. Ha affermato il principio che la sanzione dell'inammissibilità può essere applicata solo se la mancanza di sottoscrizione digitale riguarda allegati essenziali la cui integrità/completezza non sia altrimenti verificabile; ha quindi disposto la trasmissione degli atti a questa Corte di Cassazione per la registrazione del ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello del 16/11/2021.

Norme richiamate

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 (art. 24, commi 6-bis e 6-sexies)

    «Fermo quanto previsto dall'art. 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4»

    La norma elenca ipotesi di inammissibilità legate alla trasmissione telematica; la Corte ha tuttavia precisato che l'applicazione della sanzione dell'inammissibilità per mancanza di firma digitale sulle copie per immagine deve essere collegata all'essenzialità dell'allegato, per evitare eccessi di formalismo e violazioni del diritto di accesso alla giustizia.

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 87-bis, comma 3)

    «l'impugnazione da depositare via p.e.c. in forma di documento informatico [sia] sottoscritt[a] digitalmente [...] e cont[enga] la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale»

    La disciplina più recente richiede la sottoscrizione digitale dell'atto principale e la specifica indicazione degli allegati; tuttavia, nel testo delle ipotesi di inammissibilità non è riprodotta la precedente previsione che sanciva esplicitamente l'inammissibilità per la mancata sottoscrizione delle copie informatiche, suggerendo una limitazione del campo di applicazione della sanzione rispetto al d.l. 137/2020.

  • Art. 591 c.p.p.

    Richiamato nel testo normativo come disciplina generale della competenza in materia di impugnazioni; la normativa emergenziale ha comunque previsto deroghe procedurali e sanzioni specifiche che vanno interpretate alla luce del principio di proporzionalità e del diritto di difesa.

Massime di principio

  • La mancanza della sottoscrizione digitale su un allegato trasmesso via PEC non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione: occorre valutare se l'allegato sia essenziale per la completezza e l'integrità dell'impugnazione.
  • Deve essere evitato l'eccesso di formalismo che, per ragioni meramente formali, impedisca l'accesso effettivo al giudizio di impugnazione; va applicato il principio di proporzionalità tra vizio formale e sanzione processuale.
  • Il principio di conservazione degli atti processuali impone, ove possibile, di preservare l'efficacia delle produzioni quando la conformità all'originale sia verificabile con gli atti già presenti nel fascicolo.
  • Nei casi dubbi il difetto di sottoscrizione digitale rileva solo se impedisce di accertare l'identità del mittente o compromette l'autenticità/integrità di documenti decisivi per l'impugnazione.
  • Il difensore dovrebbe comunque adottare la massima diligenza: trasmettere gli atti dall'indirizzo PEC registrato, sottoscrivere digitalmente l'atto principale e gli allegati essenziali, e indicare chiaramente gli allegati trasmessi.
  • La giurisprudenza e l'evoluzione normativa mostrano una tendenza a restringere l'applicazione automatica della sanzione dell'inammissibilità per vizi formali nella proposizione telematica delle impugnazioni penali.

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