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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06485/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietarie)

La controversia

La controversia nasce da un’azione di regolamento di confine proposta da tre comproprietarie di un fondo contro il proprietario del fondo contiguo, assumendo l’incertezza del confine e uno sconfinamento. Il convenuto aveva resistito proponendo domanda riconvenzionale di usucapione della porzione di terreno occupata. Il Tribunale aveva accolto l’usucapione; la Corte d’appello aveva invece riformato la decisione, rigettando la domanda riconvenzionale e regolando il confine. In cassazione gli eredi del convenuto censuravano la sentenza d’appello con due motivi: (1) erroneo rigetto dell’usucapione, perché la Corte territoriale avrebbe ritenuto insufficiente la coltivazione del fondo quale prova del possesso utile ad usucapionem e avrebbe mal valutato le prove testimoniali; (2) apparenza della motivazione della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente affermato che, per l’usucapione di un fondo agricolo, il possesso utile deve manifestarsi come signoria esclusiva sul bene mediante attività incompatibili con il possesso altrui; ha inoltre osservato che la sola coltivazione del terreno non è sufficiente, perché compatibile anche con un titolo convenzionale o con la mera tolleranza del proprietario. La motivazione della sentenza impugnata è stata reputata adeguata, idonea a superare il minimo costituzionale, sicché non sussisteva alcuna apparente motivazione. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrendone i presupposti, deve darsi atto dell’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Per ottenere l’usucapione di un fondo agricolo non basta allegare o provare la mera coltivazione del terreno, poiché tale attività è compatibile anche con una detenzione fondata su titolo convenzionale o sulla tolleranza del proprietario.
  • Il possesso ad usucapionem deve rivelare una signoria di fatto esclusiva sul bene, ossia un comportamento corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà e incompatibile con il possesso altrui.
  • Nei giudizi di legittimità, la censura di apparente motivazione è infondata quando la sentenza impugnata espone un percorso argomentativo comprensibile e sufficiente a integrare il minimo costituzionale della motivazione.
  • La prova dell’usucapione di un fondo agricolo è normalmente rafforzata da elementi che esprimano l’esclusione dei terzi dal godimento del bene, come la recinzione del fondo.

Come è indicizzato

MateriePossessoImmaginazione
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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