Cassazione Penale, Ordinanza n. 21808/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena resa ex art. 444 c.p.p. per i reati di evasione e resistenza, deducendo un vizio di motivazione per asserita carenza di prove e omessa valutazione del compendio probatorio. Secondo il ricorso, il giudice non avrebbe adeguatamente esaminato gli elementi investigativi richiamati nella decisione, ma la censura è stata ritenuta generica e non riconducibile ai limitati motivi di ricorso consentiti avverso la sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze sull'omessa valutazione delle prove fossero generiche e non rientrassero tra i casi di ricorso ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., inoltre non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale richiamava espressamente gli atti investigativi posti a base del patteggiamento. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza impugnata era una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; in tale contesto il controllo di legittimità è limitato.
Avverso la sentenza di patteggiamento sono proponibili solo i motivi consentiti dalla norma; doglianze generiche sulla valutazione delle prove non rientrano tra essi.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei limiti tassativi previsti dalla legge; non è consentito trasformarlo in un riesame del merito probatorio.
- Le censure che lamentano omessa o insufficiente valutazione delle prove devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, sono generiche e inammissibili.
- La deduzione di un vizio motivazionale, quando proposta contro una sentenza di patteggiamento, non può introdurre questioni incompatibili con la natura negoziale della decisione e con i limiti di impugnazione stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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