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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28702/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

La controversia origina da una domanda risarcitoria proposta per i danni subiti da una persona caduta nella struttura assistenziale. Il Tribunale aveva ritenuto inadempiente la convenuta agli obblighi di assistenza e custodia e l'aveva condannata al risarcimento. In appello, due soggetti collegati alla struttura hanno dedotto che il giudizio di primo grado sarebbe stato instaurato contro un soggetto giuridicamente inesistente o comunque non identificabile con certezza, chiedendo la nullità della sentenza; hanno inoltre sostenuto che la notificazione dell'atto introduttivo non consentisse di individuare il reale destinatario e che, in conseguenza, l'appello dovesse essere ritenuto tempestivo perché il termine lungo ex art. 327 c.p.c. non sarebbe decorso validamente. In cassazione hanno articolato cinque motivi: (1) motivazione apparente o perplessa della sentenza d'appello per non avere scrutinato se il soggetto citato in primo grado fosse inesistente; (2) ulteriore vizio motivazionale per avere esaminato le doglianze come riferite solo a una società e non anche all'altra; (3) travisamento della prova circa i documenti relativi ai tentativi di componimento bonario e alle persone che avevano ricevuto gli atti; (4) violazione delle norme sulla notificazione e sulla vocatio in ius per la ritenuta insussistenza di incertezza sul soggetto destinatario; (5) violazione delle norme sul termine per impugnare, assumendo che, ove la notifica fosse stata nulla, l'appello sarebbe stato tempestivo perché proposto dopo la conoscenza del processo e della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la Corte d'appello aveva esaminato distintamente la posizione delle due società, motivando in modo intellegibile: per una, perché non era stata parte del giudizio di primo grado né aveva allegato o provato una successione nel rapporto controverso; per l'altra, perché la notificazione dell'atto di citazione era comunque avvenuta nei suoi confronti, sia pure con inesattezze nella denominazione, senza assoluta incertezza sul destinatario. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché le doglianze sul presunto travisamento della prova miravano in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti, mentre il travisamento è deducibile solo nei limiti ammessi dalla giurisprudenza e non come terzo grado di merito. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, poiché la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio secondo cui la notificazione resta valida se, nonostante errori nella denominazione, non vi sia assoluta incertezza sull'identificazione del destinatario. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo solo ipotetico e non autosufficiente, subordinando la censura all'accoglimento dei motivi precedenti senza colpire specificamente la ratio della decisione sulla tardività. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e le ricorrenti sono state condannate alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità: il vizio motivazionale non consente di ottenere una nuova valutazione del merito, e la violazione di legge va dedotta in modo coerente con la reale ratio della decisione impugnata.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è apparente solo se manca davvero l'apparato argomentativo; non è tale quando il giudice di merito esponga una motivazione intellegibile, anche se non condivisa dalla parte.

  • art. 145 c.p.c.

    La notificazione alla persona giuridica è valida quando consenta l'identificazione del destinatario nonostante inesattezze formali nella denominazione, purché non vi sia assoluta incertezza.

  • art. 163 c.p.c.

    La vocatio in ius è affetta da nullità solo se l'indicazione del convenuto è così incerta da impedire l'individuazione del destinatario.

  • art. 164 c.p.c.

    L'atto introduttivo è nullo per incertezza del soggetto evocato solo quando l'identificazione del convenuto non sia possibile in assoluto; l'apprezzamento di tale incertezza è rimesso al giudice di merito.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza per la parte contumace; la tardività dell'appello resta ferma se non è dimostrata la nullità della notificazione e la mancata conoscenza del processo per causa di essa.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico, critico e autosufficiente; non può demandare alla Corte la ricostruzione della censura o dei fatti posti a fondamento.

  • art. 375 c.p.c.

    L'inammissibilità può essere dichiarata quando il motivo non rispetti i requisiti minimi di specificità e contenuto critico.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso rigettato, la Corte dà atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

  • Cass. Sez. Un. 5/03/2024, n. 5792

    Il travisamento della prova è deducibile nei limiti del mero errore percettivo; se invece attiene al ragionamento inferenziale del giudice di merito, non è sindacabile in cassazione.

  • Cass. 21/11/2006, n. 24680

    L'individuazione, nell'atto introduttivo, degli elementi idonei a identificare la persona evocata in giudizio e a escludere l'assoluta incertezza è valutazione rimessa al giudice di merito, insindacabile se adeguatamente motivata.

  • Cass. 01/12/2015, n. 24441

    È richiamata per ribadire il principio della validità della notificazione quando il destinatario sia comunque identificabile nonostante errori formali.

Massime di principio

  • La notificazione dell'atto introduttivo a una persona giuridica non è nulla per mere inesattezze o incompletezze della denominazione se, dal contesto, il destinatario è comunque individuabile senza assoluta incertezza.
  • La valutazione sulla sussistenza o meno di assoluta incertezza nell'indicazione del convenuto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per motivazione mancante, apparente o logicamente incoerente.
  • Il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo quando consista in una svista percettiva sul contenuto oggettivo della prova; non è invece consentito utilizzarlo per ottenere una nuova lettura del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e possedere autosufficienza e concretezza; censure meramente ipotetiche o subordinate all'accoglimento di altri motivi sono inammissibili.
  • Il contumace resta soggetto al termine lungo di impugnazione; per sottrarsi alla decadenza deve allegare e provare non solo la nullità della notificazione, ma anche la mancata conoscenza del processo derivante da tale nullità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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