Cassazione Penale, Ordinanza n. 17994/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla determinazione della pena. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'unico motivo dedotto riguardava il vizio di motivazione sulla determinazione della pena, ritenuta eccessiva o comunque non adeguatamente giustificata. La Corte ha però rilevato che il giudizio sulla quantificazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è meramente arbitraria o manifestamente illogica; nel caso concreto, la motivazione era ritenuta sufficiente perché richiamava plurimi precedenti specifici e il numero di dosi ricavabili.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito, relativa al reato in materia di stupefacenti.
Richiamato come criterio di riferimento per la graduazione della pena da parte del giudice di merito.
Richiamato come parametro per la determinazione discrezionale della pena in relazione alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere.
Massime di principio
- La determinazione della pena, inclusa la misura degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
- Il sindacato di legittimità sulla quantificazione della pena è limitato ai casi di mero arbitrio o di motivazione manifestamente illogica; non basta che la parte contesti la maggiore o minore severità della pena.
- L'obbligo motivazionale del giudice sulla pena è assolto quando la decisione dia conto, in modo congruo, degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di confutare analiticamente tutti gli argomenti favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti.
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