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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11413/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato un incidente di esecuzione volto a revocare o sospendere l'ordine di demolizione, deducendo (i) errata applicazione delle norme sul condono edilizio (art. 39 L. 23/12/1994, n. 724), lamentando che l'immobile originariamente rientrava nel limite volumetrico di 750 m3, che era stata presentata una CILA dopo la rimozione delle opere e che il Comune aveva riaperto l'istruttoria sulla domanda di condono; (ii) violazione del principio di proporzionalità; (iii) violazione degli artt. 111 Cost. e 125 cod. proc. pen. per non aver sospeso l'incidente di esecuzione in attesa della definizione della procedura amministrativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato i rilievi di fatto della Corte d'appello secondo cui: dopo la domanda iniziale la ricorrente aveva eseguito ulteriori opere (chiusura di lati liberi) portando la volumetria oltre i 750 m3 nel periodo 2010-2013, quindi l'immobile è stato completato dopo il termine utile per il condono (31/12/1993) e non è suscettibile di sanatoria. Le demolizioni e i lavori eseguiti successivamente non possono essere considerati interventi ammessi per rendere l'opera conforme al condono, né è rilevante che siano stati accompagnati da CILA, perché ammettere tali interventi costituirebbe un indebito aggiramento della disciplina sul condono. La richiesta di sospensione in attesa della definizione amministrativa è stata implicitamente respinta. Per l'inammissibilità è stata applicata la regola dell'art. 616 cod. proc. pen.; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • L. 23 dicembre 1994, n. 724 (art. 39)

    Il condono riguarda solo le opere "ultimate" e possidenti, alla data del 31/12/1993, i requisiti previsti dalla legge; non è consentito intervenire successivamente sugli immobili abusivi per renderli conformi alla disciplina del condono.

  • L. 28 febbraio 1985, n. 47 (art. 35, comma 14)

    Riconosciuta come una delle poche ipotesi che consentono successivi modesti lavori di rifinitura compatibili con la sanatoria; tuttavia la Corte ha ritenuto che nel caso non ricorressero i presupposti per applicare questa deroga.

  • L. 28 febbraio 1985, n. 47 (art. 43, comma 5)

    Consente, in casi limitati, opere strettamente necessarie a rendere funzionali edifici incompleti per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali; la Corte ha ritenuto che tale ipotesi non fosse applicabile alla fattispecie.

  • Costituzione (art. 111)

    Richiamata dalla ricorrente per censurare la mancata sospensione in attesa dell'iter amministrativo; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione rilevante alla luce degli accertamenti di fatto non contestati.

  • Codice di procedura penale (art. 125)

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla sospensione dell'incidente di esecuzione; la Corte non ha ritenuto fondata la censura, avendo già accertato l'inammissibilità del condono per fatti intervenuti successivamente al termine di legge.

  • Codice di procedura penale (art. 616)

    Applicato per ritenere che, essendo il ricorso in cassazione inammissibile, la ricorrente debba farsi carico delle spese del procedimento e del versamento alla Cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    Citata per motivare la declaratoria di inammissibilità e per l'applicazione dell'onere del versamento alla Cassa delle ammende, ritenendo comunque che non fossero emersi elementi di colpa tali da aggravare ulteriormente la posizione.

Massime di principio

  • Il condono edilizio è applicabile solo alle opere completate e conformi ai requisiti alla data di scadenza prevista dalla legge (31/12/1993 per la L. n. 724/1994). Lavori successivi volti a rendere l'opera conforme non sanano l'abuso.
  • Interventi demolitori o modificativi eseguiti dopo la scadenza dei termini non possono essere utilizzati per aggirare i limiti temporali e volumetrici del condono, anche se accompagnati da comunicazioni edilizie (es. CILA).
  • Le eccezioni (modesti lavori di rifinitura o opere strettamente necessarie per funzionalità) sono interpretate restrittivamente; il ricorrente deve provare che il caso rientra in tali ipotesi.
  • In sede di incidente di esecuzione, il giudice può respingere la richiesta di sospensione in attesa di un procedimento amministrativo quando gli accertamenti di fatto devoluti al giudice dell'esecuzione escludono la sussistenza dei presupposti per la sanatoria.
  • In cassazione non è sufficiente contestare in astratto l'interpretazione di legge: vanno dedotte e censurate le specifiche conclusioni di fatto; se le conclusioni di fatto non sono impugnate o sono fondate su elementi non discutibili, il ricorso rischia l'inammissibilità.
  • Il principio di proporzionalità non prevale automaticamente su una disciplina penale/amministrativa che prevede limiti temporali e sostanziali per la sanatoria: la sua invocazione richiede dimostrazione che la misura sia manifestamente sproporzionata rispetto ai diritti coinvolti.

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