Cassazione Civile, Ordinanza n. 26591/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta in conseguenza di una transazione tra le parti e sottoscritta anche dai difensori, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, senza provvedere sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 2777/2019 resa in una controversia intercorrente tra le stesse parti. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, le parti hanno depositato un atto congiunto con cui hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, rappresentando che tra loro era intervenuta una transazione e chiedendo che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio senza statuizione sulle spese ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
Norme richiamate
senza statuizione sulle spese
la rinuncia al ricorso, in presenza di accordo tra le parti, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione e consente di non provvedere sulle spese.
Massime di principio
- Quando le parti, nel giudizio di cassazione, depositano un atto di rinuncia al ricorso concordemente sottoscritto e collegato a una transazione, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia con accordo delle parti, la Corte può non adottare alcuna statuizione sulle spese se la richiesta è congiunta e coerente con l'atto depositato.
Come è indicizzato
Testo integrale
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