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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13642/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 27/10/2025 che ha sospeso l'ordine di demolizione "in attesa del giudicato amministrativo" relativo a una istanza di fiscalizzazione ex art. 33 d.P.R. n. 380/2001. Si deduce inosservanza e errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe sospeso sine die l'esecuzione senza valutare il nesso tra il procedimento amministrativo e la revoca/sospensione dell'ordine di demolizione, né i prevedibili esiti e i tempi della procedura amministrativa; inoltre non si è confrontato con un precedente provvedimento dello stesso Tribunale del 15/11/2016 che rigettava argomentazioni analoghe.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato per vizio di motivazione. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio. La Corte ha richiamato il principio costante secondo cui il giudice dell'esecuzione, chiamato a valutare la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione in conseguenza di istanze amministrative (condono, fiscalizzazione ex art. 33 o ricorso avverso il loro rigetto/silenzio), deve: 1) esaminare il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di cause ostative al suo accoglimento; 2) valutare la durata necessaria per la definizione della procedura, potendo sospendere l'esecuzione solo se la definizione è rapida; 3) verificare la possibilità stessa di accesso alla procedura di cui all'art. 33 (riservata a specifiche tipologie di ristrutturazione). La Corte ha rilevato che il Tribunale di Napoli non si è confrontato con tali criteri né con gli argomenti posti a fondamento del ricorso amministrativo, né ha indicato elementi nuovi rispetto all'ordinanza del 15/11/2016; per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e il procedimento rimandato per nuovo esame.

Norme richiamate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia), art. 33

    La norma disciplina la procedura di fiscalizzazione/alternativa alla demolizione per talune opere di ristrutturazione edilizia; la Corte richiede che il giudice dell'esecuzione valuti la possibilità di accedere a questa procedura, le cause ostative e i tempi di definizione prima di sospendere l'esecuzione.

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31

    Indica il potere di ordinare la demolizione delle opere abusive; la decisione di sospendere o revocare l'ordine ex art. 31 va commisurata all'esame degli esiti e dei tempi delle procedure amministrative invocate dall'interessato.

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 10, comma 1

    Limitazione dell'accesso alla procedura di cui all'art. 33 alle opere riconducibili alle ristrutturazioni edilizie previste dall'art. 10, comma 1; il giudice deve verificare che l'intervento denunciato rientri in questo ambito.

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 23, comma 01 (richiamato)

    Richiamato in relazione all'ampliamento delle fattispecie che possono concorrere con l'art. 33 (interventi di ristrutturazione edilizia previsti dall'art. 23, comma indicato); il giudice deve valutare la riconducibilità dell'opera a tali categorie.

Massime di principio

  • La mera pendenza di un giudizio amministrativo non giustifica automaticamente la sospensione sine die di un ordine di demolizione; il giudice dell'esecuzione deve valutare gli esiti prevedibili e i tempi di definizione della procedura amministrativa.
  • La sospensione dell'esecuzione è ammissibile solo se la procedura amministrativa è verosimilmente destinata a concludersi rapidamente o se sussistono fondate ragioni tecniche che impediscano materialmente la demolizione.
  • Il giudice dell'esecuzione deve accertare la sussistenza dei presupposti di accesso alla procedura di fiscalizzazione ex art. 33 (tipologia dell'intervento, eventuali cause ostative) prima di ritenere sospendibile l'ordine di demolizione.
  • Se vi sono precedenti provvedimenti che hanno già esaminato e respinto le medesime argomentazioni, il proponente deve apportare nuovi elementi per giustificare una diversa decisione; in mancanza, la sospensione rischia di essere annullata per carenza di motivazione.
  • Spetta al soggetto interessato l'onere di allegare elementi tecnici o documentali idonei a dimostrare l'impossibilità pratica della demolizione o la fondatezza dell'accesso alla procedura amministrativa invocata.

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