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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08177/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli, con sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni 3 di reclusione ed euro 467,00 di multa per i reati a lui ascritti. L'imputato proponeva personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza di concordato in appello. Il ricorso non investiva il merito della responsabilità o del trattamento sanzionatorio, ma poneva un problema preliminare di legittimazione: il ricorso era stato presentato dal medesimo imputato e non da un difensore iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori. La Corte rilevava quindi che, ai sensi dell'art. 613 c.p.p., la proposizione del ricorso per cassazione è riservata ai soli difensori abilitati, e che la relativa carenza può essere dichiarata de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non legittimato alla sua sottoscrizione/proposizione in cassazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    norma che disciplina la sentenza di concordato in appello, richiamata per qualificare il provvedimento impugnato

  • art. 613 c.p.p.

    legittima alla proposizione del ricorso per cassazione soltanto i difensori iscritti nell'albo speciale abilitati davanti alle giurisdizioni superiori

  • art. 610 comma 5-bis c.p.p.

    consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità quando il vizio attiene alla legittimazione a proporre il ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge, deve essere proposto dal difensore abilitato all'esercizio presso le giurisdizioni superiori; il ricorso sottoscritto o presentato personalmente dall'imputato è inammissibile per difetto di legittimazione.
  • Il difetto di legittimazione alla proposizione del ricorso per cassazione può essere rilevato e dichiarato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza necessità di una trattazione camerale piena.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ravvisabili profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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