Cassazione Penale, Ordinanza n. 08177/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli, con sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni 3 di reclusione ed euro 467,00 di multa per i reati a lui ascritti. L'imputato proponeva personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza di concordato in appello. Il ricorso non investiva il merito della responsabilità o del trattamento sanzionatorio, ma poneva un problema preliminare di legittimazione: il ricorso era stato presentato dal medesimo imputato e non da un difensore iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori. La Corte rilevava quindi che, ai sensi dell'art. 613 c.p.p., la proposizione del ricorso per cassazione è riservata ai soli difensori abilitati, e che la relativa carenza può essere dichiarata de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non legittimato alla sua sottoscrizione/proposizione in cassazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
norma che disciplina la sentenza di concordato in appello, richiamata per qualificare il provvedimento impugnato
legittima alla proposizione del ricorso per cassazione soltanto i difensori iscritti nell'albo speciale abilitati davanti alle giurisdizioni superiori
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità quando il vizio attiene alla legittimazione a proporre il ricorso
in caso di inammissibilità, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge, deve essere proposto dal difensore abilitato all'esercizio presso le giurisdizioni superiori; il ricorso sottoscritto o presentato personalmente dall'imputato è inammissibile per difetto di legittimazione.
- Il difetto di legittimazione alla proposizione del ricorso per cassazione può essere rilevato e dichiarato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza necessità di una trattazione camerale piena.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ravvisabili profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08046/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08048/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08050/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08052/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08053/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08056/2026 del 02/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →