Cassazione Penale, Sentenza n. 2739/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revocazione, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159/2011, della confisca di prevenzione definitiva emessa dalla Corte d'appello di Roma il 10/03/2020 su beni intestati a Franca Cardarelli, Mancini Sabrina e Vitale Luigi ma ritenuti riconducibili a Fernando Mancini. A sostegno della revocazione hanno prodotto quale "prova nuova" una scrittura privata del 6/10/2005, nella quale si attestava che Mario Mancini, in qualità di fiduciario, avrebbe consegnato annualmente (1999-2005) a Franca Cardarelli somme in contanti derivanti dagli incassi della società BAGNI BELVEDERE s.r.l., sostenendo così che le somme rientrate in Italia con lo "scudo fiscale" provenivano da introiti "in nero" della Cardarelli e non da profitti illeciti riconducibili a Fernando Mancini. I ricorrenti hanno anche prodotto consulenza calligrafica e chiesto l'audizione di testi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il rigetto dell'istanza di revocazione operato dalla Corte d'appello di Perugia. Il rigetto si fonda su due ordini di motivi: (1) la scrittura privata del 6/10/2005, pur preesistente alla confisca, non è stata "incolpevolmente scoperta" dai ricorrenti: l'unica copia era nella disponibilità di un familiare (Mario Mancini) e i ricorrenti erano a conoscenza della sua esistenza già nel corso del procedimento di prevenzione (inizio 2016), per cui il ritrovamento tardivo non è giustificato da forza maggiore o caso fortuito ma da negligenza inescusabile; (2) il documento è stato ritenuto inattendibile e non idoneo a sovvertire la ricostruzione probatoria: presenta anomalie (autenticazione da notaio deceduto, assenza di numero di repertorio, una sola copia, incongruenze rispetto ad altra scrittura del 2008) e contenuti "inverosimili" (consistenze elevate di consegne in contanti, incongruenze soggettive), elementi che legittimamente hanno determinato il giudizio negativo sulla sua autenticità e rilevanza. Inoltre la Corte ha ritenuto non violato il diritto di difesa nell'escludere l'esame dei testi, avendo già valutato come inattendibili le dichiarazioni raccolte dalla difesa.
Norme richiamate
art. 28, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La "prova nuova" ai fini della revocazione è ammessa se si è formata dopo la decisione definitiva oppure se era preesistente ma è stata incolpevolmente scoperta. Le prove deducibili ma non dedotte nel procedimento di prevenzione sono ammissibili solo se il richiedente dimostra l'impossibilità di tempestiva deduzione per causa non a lui imputabile (caso fortuito o forza maggiore).
Sez. U, Corte di Cassazione, n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca)
Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca, Rv. 283707 - 01
Conferma i limiti interpretativi dell'art. 28: la scoperta successiva deve essere incolpevole e non surrogare omissioni di diligenza. Ribaditi i concetti di caso fortuito e forza maggiore per giustificare la tardiva deduzione della prova.
Sez. U, Corte di Cassazione, n. 14991 del 11/04/2006 (De Pascalis)
Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, Rv. 233419
Distinzione tra caso fortuito (imprevedibilità) e forza maggiore (irresistibilità) come criteri per valutare l'incolpevole scoperta della prova.
Giurisprudenza su onere della prova e diligenza (esempi citati)
Sez. 5, n. 965 del 28/02/1997, Zarrella, Rv. 207387; Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio, Rv. 278706
Richiamano i parametri di diligenza richiesta all'interessato; la forza maggiore richiede impedimento assoluto non imputabile all'agente.
Regole processuali sulla motivazione e limiti del riesame
art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; articoli richiamati artt. 630 e ss. e art. 640 cod. proc. pen.
La valutazione di attendibilità della prova e la congruità motivazionale sono sindacabili in Cassazione con i limiti previsti dall'art. 606 c.p.p.; in materia di confisca di prevenzione il ricorso segue le forme degli artt. citati senza limitazioni soggettive ai motivi deducibili.
Massime di principio
- Per ottenere la revocazione di una confisca di prevenzione con adesione a prova "nuova", occorre provare che la prova è sopravvenuta dopo la decisione o che è stata "incolpevolmente" scoperta: la semplice tardiva produzione di un documento non è sufficiente se la sua esistenza era nota o rintracciabile con ordinaria diligenza.
- La nozione di "forza maggiore" o "caso fortuito" è restrittiva: bisogna dimostrare un impedimento oggettivo, irresistibile e non imputabile all'interessato, che renda impossibile la tempestiva deduzione della prova nel procedimento originario.
- Documenti costituiti da una sola copia, custoditi da un familiare o da una parte interessata e non prodotti per anni, sono valutati con sospetto e possono essere dichiarati inidonei a sovvertire un provvedimento definitivo, salvo elementi probatori indipendenti che ne confermino autenticità e contenuto.
- Anomalie formali (autentica notarile contestabile, assenza di repertorio, discrepanze con altri documenti) e contenuti «inverosimili» indeboliscono fortemente l'efficacia probatoria di una scrittura privata tesa a ricondurre l'origine di somme a attività lecite.
- Se si intende chiedere l'esame di testi o consulenze, è necessario presentare elementi concreti che giustifichino la loro attendibilità e spiegare le ragioni della tardiva produzione già in sede di istanza, corredando la richiesta con prove della impossibilità pregressa di reperire il documento.
- Quando esistono precedenti tentativi analoghi (es. documenti simili già valutati e rigettati), la nuova richiesta deve fornire riscontrii nuovi e indipendenti che affrontino le ragioni del precedente rigetto, altrimenti è probabile l'inammissibilità o il rigetto.
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