Ordinanza n. 419/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di rigetto del 4 giugno 2026 emesso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, alla richiesta di ricongiungimento familiare, ex art. 398 regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri, presentata dall’interessata in data 18 luglio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della richiesta di ricongiungimento familiare mediante trasferimento, adottato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri il 4 giugno 2026
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, militare effettivo presso un Nucleo Carabinieri Forestale, aveva chiesto il trasferimento per ricongiungersi al coniuge, anch'egli carabiniere, ai sensi dell'art. 398 del regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri. L'amministrazione, dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, ha respinto l'istanza richiamando il vincolo di impiego del militare presso i reparti delle aree nord-occidentali e nord-orientali e il parere contrario del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri. In sede cautelare la ricorrente ha dedotto un difetto di istruttoria, sostenendo che l'amministrazione non avrebbe comparato adeguatamente la situazione organica del reparto cedente, in sovraorganico, con quella dei reparti richiesti, in carenza di organico, né avrebbe considerato la possibilità di derogare al vincolo di impiego in ragione della natura straordinaria della domanda. La ricorrente ha inoltre rappresentato che il nucleo familiare aveva originariamente il proprio centro di interessi nel luogo in cui entrambi i coniugi prestavano servizio e che la separazione era derivata dal trasferimento del coniuge in Puglia, ottenuto partecipando alla pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda per il 2025.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto, in sede di cognizione sommaria, che non emergesse il dedotto difetto di istruttoria: l'amministrazione aveva svolto approfondimenti esaminando complessivamente la posizione dei due militari e aveva considerato il mutamento dell'assetto familiare conseguente alle autonome scelte dei coniugi, incluso il trasferimento del marito ottenuto a domanda. Il giudice ha interpretato l'art. 398 del regolamento generale dell'Arma come disposizione che consente di derogare alle ordinarie regole di impiego solo in presenza di motivi fondati e comprovati, lasciando comunque all'amministrazione militare il compito di ponderare le esigenze familiari con quelle pubbliche connesse al servizio e alle dotazioni organiche. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in ragione della delicatezza degli interessi pubblici connessi allo status militare, il diritto all'unità familiare non è assoluto. Quanto al periculum, il danno grave e irreparabile è stato ricondotto a scelte della ricorrente e del coniuge relative al luogo di stabilimento del nucleo familiare, la cui unità era stata in precedenza preservata dall'amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 398 regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri
i sottufficiali, gli appuntati ed i carabinieri che aspirano, invece, al trasferimento - per fondati e comprovati motivi - nell’ambito delle regioni, delle Brigate e delle Divisioni o fuori di detti comandi, possono, indipendentemente dal periodo di permanenza ad uno dei suddetti reparti o comandi, presentare istanza, da inoltrare tramite gerarchico, ai comandi competenti a decidere
La disposizione consente, in presenza di fondati e comprovati motivi, di presentare un'istanza di trasferimento in deroga alle ordinarie disposizioni sull'impiego, ma non attribuisce un diritto automatico al trasferimento: la decisione resta subordinata alla valutazione dell'amministrazione militare e alla ponderazione tra esigenze familiari ed esigenze pubbliche di servizio e di organico.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato notificato alla ricorrente prima dell'adozione del provvedimento definitivo; l'ordinanza non ravvisa, sotto questo profilo, una specifica illegittimità.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; la misura è stata negata per l'assenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- L'art. 398 del regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri consente al personale indicato dalla disposizione di chiedere il trasferimento per fondati e comprovati motivi anche in deroga alle ordinarie regole di impiego, ma non configura un diritto soggettivo o un automatismo al trasferimento: l'amministrazione conserva il potere di valutare l'istanza e di ponderare le esigenze familiari con le esigenze pubbliche connesse al servizio e alle dotazioni organiche.
- Nel giudizio cautelare relativo al trasferimento di un militare per ricongiungimento familiare, il difetto di istruttoria non sussiste quando l'amministrazione abbia esaminato complessivamente la situazione dei militari coinvolti e abbia considerato sia la posizione familiare sia i vincoli di impiego e le esigenze organiche dei reparti.
- Per la peculiarità degli interessi pubblici connessi allo status militare, il diritto all'unità familiare non ha carattere assoluto e deve essere bilanciato con le esigenze organizzative e operative dell'amministrazione della Difesa.
- Ai fini del periculum in mora, il pregiudizio derivante dalla separazione familiare può essere ritenuto non cautelabile quando sia riconducibile a autonome scelte dei coniugi circa il luogo di stabilimento del nucleo familiare e l'amministrazione abbia in precedenza preservato l'unità familiare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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