Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36128/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato, nato il 31 ottobre 1958, ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Bari del 10 giugno 2025. Il ricorso articolava tre motivi, ma la Corte ha rilevato che essi riguardavano un altro imputato e avevano contenuto eccentrico rispetto ai fatti contestati nel procedimento; il terzo lamentava inoltre il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che erano invece già state riconosciute al ricorrente sin dal primo grado. Il testo non indica il reato contestato né descrive i fatti di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi riguardavano un diverso imputato ed erano estranei ai fatti del procedimento; ha inoltre osservato che la doglianza sulle attenuanti generiche era smentita dalla loro concessione fin dal primo grado. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando l’assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    L’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende quando non risulta che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.

  • art. 5 legge 11 marzo 1953, n. 87

    non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000)

    La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende è giustificata quando non è possibile escludere la colpa del ricorrente nella determinazione dell’inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi riguardano un diverso imputato e risultano estranei ai fatti oggetto del procedimento impugnato.
  • È priva di fondamento la doglianza che lamenta il diniego delle attenuanti generiche quando dagli atti risulta che esse sono già state riconosciute all’imputato.
  • All’inammissibilità del ricorso conseguono le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende quando non si possa escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.