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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11350/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non deducibili in sede di legittimità i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate e disattese in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'ordinanza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria dell'11/04/2024. Dal testo emerge solo che il ricorso riproduceva censure già dedotte nei gradi di merito e già respinte con argomentazioni ritenute corrette dal giudice di appello. La Corte di cassazione evidenzia che i motivi non erano consentiti in sede di legittimità perché meramente ripetitivi e perché il giudice di merito aveva già esaminato in modo adeguato sia il profilo soggettivo sia quello oggettivo della responsabilità per il reato contestato. Il testo non consente di identificare il reato specifico contestato.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente riproduttive di doglianze già sottoposte al giudice di merito e da questi adeguatamente esaminate e disattese.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta realmente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a reiterare argomenti già vagliati nei gradi precedenti.
  • La verifica di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito sulla responsabilità, specie quando il giudice di appello abbia affrontato in modo corretto sia il profilo oggettivo sia quello soggettivo della contestazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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