Cassazione Civile, Sentenza n. 13428/2025 del 20/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il notaio Sguera era stato sanzionato dalla Commissione Regionale di Disciplina (CO.RE.DI.) per: 1) percezione di onorari non dovuti per la costituzione di 104 s.r.l.s. (violazione della normativa che prevede la gratuità di tale attività); 2) emissione abituale di fatture irregolari e doppiate (con imputazioni indebite ad "anticipazioni" per occultare compensi), con conseguente sottrazione a tassazione IVA e IRPEF; 3) predisposizione e esibizione di fatture non veritiere e fornitura, durante l'audizione, di documentazione fiscale artefatta; 4) mancata collaborazione con il Consiglio Notarile (atteggiamento reticente, false dichiarazioni sull'impossibilità di produrre fascicoli). Il Consiglio d'Appello aveva confermato le sanzioni (pecuniaria, sospensione e censura) ritenendo le condotte sistematiche e rilevanti anche per il decoro della categoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del notaio e ha confermato l'ordinanza della Corte d'Appello (n. 3844/2022). Ha ritenuto infondate le censure relative al mancato riconoscimento dell'attenuante del ravvedimento operoso (parziale e riferito a periodo limitato), all'onere della prova (la CTU era ausiliaria e non ha invertito l'onere probatorio), alla valutazione unitaria della condotta collaborativa e all'ammissibilità di compensi per le s.r.l.s. La Corte ha quindi dichiarato la congruità delle sanzioni irrogate (sanzione pecuniaria di euro 55.000, sospensione di un mese, censura) e ha condannato il ricorrente alle spese, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
Norme richiamate
Legge notarile 16 febbraio 1913 n. 89, art. 80
Norma invocata come base per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari al notaio (sanzione pecuniaria prevista dall'art. 80 per violazioni disciplinari). La Corte ha ritenuto congrua l'applicazione della sanzione pecuniaria.
Legge notarile, art. 147 lett. b)
Norma disciplinare richiamata per sanzionare la condotta che lede il prestigio e il decoro della professione (mancata collaborazione e comportamento reticente), ritenuta violata dal notaio.
Legge notarile, art. 144
Previsione sulle circostanze attenuanti (es. eliminazione delle conseguenze dannose). La Corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante al ravvedimento operoso parziale, poiché incompleto e insufficiente a eliminare il danno alla categoria e agli interessi protetti.
Codice di procedura civile, art. 360, co. 1, nn. 3 e 5
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali e omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha ritenuto infondate le doglianze mosse sotto tali profili.
Codice di procedura civile, art. 112
Richiamato nel contesto delle regole processuali; la Corte non ha rilevato profili di violazione tali da annullare la decisione impugnata.
Codice civile, art. 2697
Regola dell'onere della prova; la Cassazione ha confermato che non vi è stata inversione dell'onere della prova e che l'uso della CTU era legittimo e limitato a chiarimenti tecnici.
Codice di procedura civile, artt. 115 e 116
Principi sulla valutazione delle prove. La Corte ha sottolineato che il giudice di merito può attribuire diverso valore alle prove senza violare tali articoli, e che non è stata commessa violazione del dovere di motivazione.
Norme deontologiche del notariato (CDN), art. 21 e art. 22 comma 1 lett. a) e b)
Prevedono il dovere di collaborazione del notaio con il Consiglio notarile e l'obbligo di esibire documenti e informazioni. La Corte ha ritenuto violato tale dovere dalla condotta reticente del notaio.
Legge 1/2012 (d.l. n. 1 del 2012, conv. L. n. 27/2012), art. 3 comma 3
Norma che ha previsto la gratuità dell'atto di costituzione di s.r.l.s semplificate. La Corte ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità sollevata e ha confermato la correttezza della statuizione che vieta la percezione di onorari per tali atti.
D.M. 30 novembre 1980, art. 34 e Cod. Civ., art. 2233
Richiamati nel quadro del regime dei compensi notarili; la Corte ha ribadito che prestazioni strettamente tipizzate e standardizzate non legittimano compensi supplementari.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 co. 17 e d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (comma 1‑quater)
Norme che regolano l'obbligo del versamento del contributo unificato in sede di impugnazione. La Corte ha disposto l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Massime di principio
- Emissione ripetuta di fatture infedeli o doppie fatture per occultare compensi integra rilevanza disciplinare: la sistematicità e l'effetto lesivo sul fisco, sulla clientela e sulla categoria giustificano sanzioni gravi.
- Il ravvedimento operoso fiscale, se parziale o riferito a periodi limitati, non esclude automaticamente la responsabilità disciplinare né legittima l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 144 della legge notarile quando il danno alla categoria o l'abitualità della condotta non risultano sanati.
- Il dovere di collaborazione con gli organi di vigilanza è stringente: reticenze, false dichiarazioni o omissioni documentali possono costituire autonomo illecito disciplinare anche se sussistono interventi dell'Amministrazione finanziaria.
- L'uso di consulenze tecniche (CTU) per chiarire aspetti formali o contabili delle fatture è legittimo e non comporta di per sé un'inversione dell'onere della prova; la CTU può avvalorare valutazioni tecniche già emergenti dagli atti ispettivi.
- Questioni di legittimità costituzionale riguardanti norme di disciplina dei compensi notarili (es. gratuità per s.r.l.s.) sono difficilmente accolte quando la normativa persegue un rilevante interesse pubblico e l'eventuale sacrificio per la categoria è compensato da misure (es. assegno integrativo).
- La determinazione della sanzione disciplinare spetta al giudice di merito entro i limiti edittali; il giudizio di legittimità interviene solo se sussistono vizi di diritto o eccesso di discrezionalità rispetto ai limiti previsti.
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